Questa O.S., in data 12 novembre u.s., al fine di tutelare la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa e di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche, ha presentato istanza di riesame sulla mancata risposta a precedenti istanze di accesso civico al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza del MEF, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, agli atti e ai documenti di seguito indicati:
- DM del 4 ottobre 2019 di conferma del personale in servizio presso gli UDCOM e relativi elenchi allegati, compresi gli esterni all'Amministrazione e il personale della Guardia di Finanza distaccato presso gli UDCOM, e relative note di trasmissione all'UCB e alla Corte dei Conti per i controlli di competenza;
- atti e documenti relativi ai costi sostenuti per l'acquisto dell'applicativo di gestione documentale RED presso l'Ufficio di Gabinetto e per il servizio di assistenza appaltato a società esterne tramite SOGEI, nel cui CdA siede anche la S.V. in posizione di potenziale conflitto di interessi.Successivamente, in data 25 novembre u.s., la S.V., facendo seguito alla nostra istanza di riesame del 12 novembre u.s., ha rappresentato che "si ritiene che l'istanza dell'Organizzazione Sindacale non possa essere accolta per le seguenti ragioni: i) gli atti di cui si chiede l'accesso non rientrano tra i documenti per i quali è previsto un obbligo di pubblicazione in capo alla P.A. Trattandosi di atti organizzatori interni, non ricorrono altresì i presupposti previsti dall'art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 33 del 2013 e il controllo è, peraltro, effettuato dagli organi a ciò deputati (nella specie, UCB e Corte dei Conti); ii) in un'ottica di bilanciamento di contrapposti interessi, prevale l'interesse alla riservatezza e alla protezione dei dati del personale elencato nei suddetti decreti".Ora dobbiamo registrare che non siamo più soli nel ritenere che le argomentazioni addotte dalla S.V. erano del tutto personali e prive di legame con la normativa vigente: infatti il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza del MEF, con nota in data 17 febbraio u.s. inviata anche alla S.V., ha risposto alla scrivente O.S., svolgendo alcune considerazioni, che smentiscono nei fatti l'impostazione adottata dalla S.V. e che, al contrario, rappresentano una conferma della validità della linea seguita dalla scrivente O.S.!!!A parere del citato Responsabile, quindi, sono suscettibili di ostensione: il DM del 4 ottobre 2019 adottato ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 165 del 2001 e i relativi elenchi allegati (personale confermato e non confermato presso gli UDCOM); le note di trasmissione del citato DM all'UCB e alla Corte dei Conti per i controlli di competenza, protocollate e datate; l'elenco del personale della Guardia di Finanza distaccato presso gli UDCOM.Tanto premesso, considerate le valutazioni espresse dal Responsabile Anticorruzione e Trasparenza con la citata nota del 17 febbraio u.s., la S.V. è invitata a dare sollecita attuazione a quanto rappresentato dal citato Responsabile, consentendo con urgenza l'accesso agli atti sopra indicati.La presente è diretta anche all'ANAC e alla Procura della Corte dei Conti per le valutazioni e determinazioni di competenza, con specifico riferimento alle omissioni e alle inerzie di chi avrebbe dovuto fornire riscontro alle istanze di accesso civico di questa O.S. e che, al contrario, non ha dato nessuna risposta.Roma, 19 febbraio 2020
- In attesa di un urgente riscontro, si porgono distinti saluti.
- Questa O.S. si riserva, qualora le inerzie e le omissioni della S.V. dovessero proseguire ingiustificatamente anche dopo la citata nota del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, di adire le opportune vie lagali affinchè sia ripristinato il pieno rispetto della legge al Ministero.
- Le tesi sostenute dalla S.V. nei propri atti sono state completamente ribaltate dal citato Responsabile, che le ha ritenute assolutamente non condivisibili e che ha correttamente ricostruito il quadro normativo vigente, anche alla luce delle pronunce dell'ANAC, dando ragione alle motivazioni addotte da questa O.S.
- In particolare, il citato Responsabile ha affermato che "i documenti richiesti ai punti sub 1), 2) e 4) sono in via di massima suscettibili di ostensione, salva la facoltà di oscuramento dei dati strettamente ed effettivamente personali, per i quali la divulgazione possa ritenersi eccessiva e non pertinente rispetto allo scopo perseguito dal legislatore (la massima trasparenza dell'azione amministrativa)".
- Questa O.S., già in data 28 novembre u.s., aveva rappresentato che le osservazioni svolte dalla S.V. erano del tutto personali e non trovavano riscontro in nessun riferimento normativo: dire che, poichè gli atti in questione sono sottoposti al controllo dell'UCB e della Corte dei Conti è escluso il diritto di accesso, ci sembrava una tesi abbastanza "singolare", così come "singolare" ci sembrava far prevalere sempre e comunque la riservatezza dei dati a fronte di un legittimo esercizio del diritto di accesso.
- Infatti, nonostante il decorso dei termini previsti dalla citata normativa, la S.V. non aveva mai ricontrato le istanze di accesso civico di questa O.S. presentate il 15 luglio e l'8 ottobre u.s., violando i principi in materia di trasparenza dell'azione amministrativa e impedendo a questa O.S. l'accesso agli atti dell'Amministrazione, in contrasto con le finalità del decreto legislativo n. 33 del 2013.
Il Coordinatore Generale Il Coordinatore Sostituto
Andrea G. Bordini Nicola Privitera