Questa O.S., lo scorso 12 novembre us, ha presentato una richiesta di riesame di alcune istanze di accesso civico, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, al fine di tutelare la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa, nonchè di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
Abbiamo rappresentato che, nonostante il decorso dei termini previsti dalla citata normativa, non è stato dato mai riscontro alle istanze violando gravemente i principi di legge in materia.
Evidentemente questa nostra caparbietá, nel reiterare le richieste, deve aver preoccupato qualcuno, considerato che, con nota del 25 novembre u.s., ci sono state inviate alcune osservazioni in risposta, che a nostro avviso sono ad interpretazione del tutto personale e che non troverebbero riscontro in nessun riferimento normativo.
Innanzitutto, la scrivente O.S. intende precisare che l'accesso civico, di cui all'art. 5, co. 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, non riguarda "documenti per i quali è previsto un obbligo di pubblicazione in capo alle pubbliche amministrazioni", come erroneamente riportato nella nota di risposta.
E' sufficiente, infatti, leggere il dettato della disposizione del co. 2, del citato art. 5, per comprendere che l'accesso civico, da noi richiesto, è qualcosa di diverso rispetto all'accesso ordinario. Difatti nello specifico lo stesso riguarda testualmente i "dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti".
Pertanto, questa O.S. intende, da un lato, ribadire che le omissioni e le inerzie (ad istanze di accesso risalenti addirittura al mese di giugno 2019) dovranno essere opportunamente valutate dall'ANAC e dalla Procura della Corte dei Conti, anche per eventuali risvolti di carattere penale .
Dall'altro lato, questa O.S. si vede costretta non solo a ribadire integralmente - al fine di tutelare la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa e allo scopo di favorire un controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione nonchè sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche - il contenuto dell'istanza di riesame, presentata lo scorso 12 novembre, ma ad aggiungere anche ulteriori elementi:
in merito agli elenchi del personale, confermato o non confermato, presso gli Uffici di Gabinetto, questa O.S. si vorrebbero conoscere quali siano stati i criteri individuati dall'Amministrazione e come siano stati applicati, in concreto nei singoli casi, al fine di confermare o meno il personale; considerato altresí che chi lavora ai suddetti uffici di Gabinetto percepisce un'indennità aggiuntiva, a carico del bilancio dello Stato. Per tale motivo la nostra richiesta è finalizzata anche ad assicurare il controllo sull'utilizzo delle risorse pubbliche in questione, secondo la normativa già citata. Inoltre, aggiungiamo che la privacy dei singoli può essere tutelata solo chiedendo, ai diretti interessati, se abbiano particolari motivi ostativi alla pubblicazione dei propri dati. Non risulterebbero iniziative in tal senso, aggravando ulteriormente la situazione di inerzia già segnalata;
in merito al fatto che i DM, di cui si è chiesto l'accesso, siano stati registrati dall'UCB del MEF e dalla Corte dei Conti e che, per tale motivo, non potrebbero essere oggetto di accesso civico, vorremmo evidenziare che si tratta di una tesi alquanto originale, che non sembra trovare fondamento in nessuna norma giuridica vigente; considerata la mole di DM sottoposti a registrazione dell'UCB e della Corte dei Conti, secondo questa azzardata tesi l'accesso civico dovrebbe essere negato sempre, in chiaro contrasto con le finalità fissate dal decreto legislativo n. 33 del 2013.
in merito al personale esterno, titolare di incarichi di collaborazione o di consulenza, che percepisce un compenso sempre a carico del bilancio dello Stato e, in alcuni casi, svolgendo mansioni che potrebbero essere svolte dallo stesso personale interno, facciamo presente che, al contrario di ciò che è stato sostenuto nella nota inviataci, la sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del MEF, non contiene tutti i dati relativi agli esterni in questione; al riguardo, pertanto, segnaliamo anche questa omissione all'ANAC e alla Procura della Corte dei Conti per le opportune valutazioni e le determinazioni di competenza;
in merito ai costi sostenuti per l'acquisto dell'applicativo RED e del relativo servizio di assistenza, questa O.S. vorrebbe conoscere, nel dettaglio, quali siano e l'ammontare delle spese sostenute per l'Ufficio di Gabinetto. Considerato che, diversamente da quanto affermato nella nota di risposta, non è vero che il RED è il sistema in utilizzo presso tutti gli Uffici del Ministero: il Dipartimento del Tesoro e quello delle Finanze, ad esempio, non hanno adottato l'applicativo RED e lo stesso discorso vale per gli Uffici Legislativi del Dicastero. Quindi ci preoccupa questa non corretta informazione ricevuta, anche alla luce del fatto che, chi ha predisposto la risposta, é un componente del CdA della SOGEI, società che ha realizzato l'applicativo RED, con altre società esterne.
in merito al conflitto di interessi, vorremmo sottolineare che ci risulterebbe azzardata ricondurre, alla stessa persona, la figura di componente del CdA della SOGEI e, al tempo stesso, di soggetto pagatore della stessa SOGEI, per le prestazioni rese all'Ufficio di Gabinetto. Ci sembra quindi chiara la difficoltà nel rispondere ai rilievi mossi, per via di tale evidente conflitto di interessi. Al riguardo, ci limitiamo ad osservare che, tra gli oltre 9.000 dipendenti del MEF, la nomina, in qualità di componente del suddetto CdA della SOGEI, sarebbe potuta e dovuta ricadere su ben altri nominativi Evitando in tal modo situazioni al limite del conflitto di interessi e quantomeno imbarazzanti.
Questa O.S. resta, quindi, in attesa di un riscontro alla presente ed alle precedenti lettere, a cui non abbiamo mai avuto praticamente riscontro, nella speranza di registrare maggiore attenzione e di riscontrare l'esatto riferimento normativo vigente alla tematica di cui facciamo riferimento.
Si invitano, pertanto, l'ANAC e la Procura della Corte dei Conti a verificare circa la veridicità delle informazioni, svolgendo i dovuti approfondimenti del caso e, qualora il tutto dovesse avere un positivo riscontro, chiediamo di individuare il responsabile e di provvedere a irrogare le eventuali e debite sanzioni, amministrative e penali.
Distinti saluti.
Roma, 28 novembre 2019
Il Coordinatore Generale Il Coordinatore Sostituto
Andrea G. Bordini Nicola Privitera