PAGAMENTO CUT ANNI 2013/2014

 

Viste le richieste dei lavoratori in ordine al pagamento delle somme di cui all’oggetto, destinate al personale amministrativo delle CC.TT., ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis e comma 3-ter D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni in L. n. 44/2012, la scrivente O.S. rappresenta quanto segue.


Continuiamo a ritenere, com’è noto, che la citata normativa non preveda un razionale meccanismo premiale per i dipendenti del MEF, poiché subordina la destinazione di una quota del CUT al raggiungimento di un obiettivo non derivante da scelte organizzative o sui carichi di lavoro, imputabili al personale amministrativo, nonché indifferenziato rispetto alla diversa dimensione degli uffici e non parametrato al rapporto tra procedimenti pendenti e organico in servizio, presso le varie sedi, in quanto espresso solo in termini percentuali (10% del cd. “arretrato”) rispetto all'abbattimento del cd. "arretrato".


In considerazione del fatto che, per gli anni in questione, i dipendenti degli uffici individuati dalle delibere del CPGT n. 2458 del 13/10/2015, n. 1388 del 14/06/2016 e successiva integrazione  n. 2622 del 15/11/2016, hanno comunque raggiunto il suddetto obiettivo e, quindi, hanno diritto al pagamento di quanto previsto dalla normativa vigente, la UIL



CHIEDE



all’Amministrazione di provvedere, senza ritardo e senza ulteriori convocazioni, all’adozione di tutti i provvedimenti di competenza, non ultimo un atto unilaterale, per la corresponsione degli emolumenti spettanti al personale delle CC.TT. risultate “virtuose” per gli anni 2013/2014, così come avvenuto per le annualità 2011/2012.


Qualora fosse necessaria un'ulteriore convocazione, deve essere fatta urgentemente, tuttavia ribadiamo la nostra indisponibilità a sottoscrivere qualsiasi tipo di accordo in base ad un principio normativo sul quale da tempo abbiamo presentato una proposta emendativa.


Nondimeno, non porremo in essere alcun ostacolo alla corresponsione immediata del beneficio economico (come sempre è stato fatto), ricordando a tal proposito che, al tavolo, è sufficiente, contrariamente a quanto è stato sostenuto e come già comunicato da un parere Aran, il maggior consenso e non la maggior rappresentatività (basta la firma di una O.S.) per procedere al pagamento.


Pertanto ogni ritardo sarà addebitabile a chi si ostina a convocare continue riunioni senza motivazione, forse con l’intenzione di strumentalizzare la non firma della UIL, ma di fatto denigrando le aspettative e l'operato dei dipendenti che per le risorse sopra citate hanno già profuso il dovuto lavoro.


In attesa di riscontro urgente alla presente, si porgono distinti saluti.



Roma, 13 luglio 2017



                                                                 Il Coordinatore Generale


                                                                     Andrea G. Bordini