La poltrona di Portavoce/Direttore della D.C.I

E’ bene ricordare a tutti che questa Organizzazione Sindacale si batte e si batterà sempre alla tutela dei diritti e dell’immagine dei Lavoratori.

Cosa c’è di sbagliato nell’indicare situazioni non comprensibili come quella che caratterizza il dualismo Portavoce/Direttore della D.C.I.

Abbiamo chiesto di sentire la voce dell’Amministrazione e del diretto interessato per avere spiegazioni, le ragioni o semplicemente le giustificazioni di una nomina che apparirebbe come effettuata ai limiti dell’incompatibilità.

Hanno tutti visto che le recenti sei domande dirette, formulate in modo semplice e chiaro rivolte al Dirigente Generale della Comunicazione Istituzionale, sia per offrire a questo DIRETTORE E ACCOMPAGNTORE/PORTAVOCE e ai suoi collaboratori, la possibilità di rispondere liberamente e sinceramente alle domande che questa O.S. ha sentito il dovere di formulare, in nome della trasparenza, della coerenza Istituzionale e della tutela dei diritti dei Lavoratori tutti, ha posto nella speranza di mettere fine ad ogni possibile opacità o al più piccolo dei sospetti sulla correttezza delle procedure operate per tali NOMINE.

NESSUNO SA O VUOLE COMUNICARE!

NIENTE MALE PER DEI COMUNICATORI DI PROFESSIONE E CHE RAPPRESENTANO LE ISTITUZIONI DEMOCRATICHE!!

Ci chiediamo inoltre a cosa possa servire di un “Dirigente Generale Fantasma” e magari far conoscere ai lavoratori e dipendenti del M.E.F. chi è che ne possa trarre beneficio, oltre al diretto interessato, di una tale nomina?

A Villa Ada, sede della DCI c’è sicuramente una poltrona direttoriale per 365 giorni all’anno, ma ci domandiamo non senza malizia: quanti giorni la poltrona può esercitare la sua professione in compagnia del Direttore?

Molti ci fanno sapere, ma possono essere disinformati, che il Direttore sarebbe sempre presente nelle intenzioni, ma sono veramente pochissime le volte che fisicamente faccia capolino nella sua sede istituzionale.

Ebbene questo Direttore non potendo essere contemporaneamente assiso in due poltrone di responsabilità, appare e non appare, perché evidentemente – noi reputiamo dai molti fatti osservati e conosciuti è:

troppo impegnato dalla contemporanea attività di Portavoce/Accompagnatore Ufficiale.

Chi tutela e organizza responsabilmente il lavoro, le funzioni, l’agire quotidiano dei Lavoratori assegnati alla D.C.I.?

NOI PONIAMO DOMANDE NELL’INTERESSE DEI LAVORATORI E CHIEDIAMO RISPOSTE!!

Per maggiore comprensione della posizione presa da questa O.S. sull’argomento, che reputiamo particolarmente rilevante, con possibili conseguenze dannose per la stessa immagine del Ministero e quella dei Lavoratori, ricordiamo, se ce ne fosse ancora bisogno, che la Comunicazione Istituzionale svolge un compito fondamentale nel diffondere pubblicamente le informazioni sulle attività e le funzioni dell’Amministrazione, sostenendone l’identità e favorendo il consenso dei cittadini su argomenti di interesse collettivo.

La legge 150/2000 (con il regolamento 2 agosto 2001) legittima in maniera definitiva l’informazione e la comunicazione riconoscendole come fondanti dell’azione di governo nella Pubblica Amministrazione. Di conseguenza le istituzioni pubbliche sono chiamate a svolgere un ruolo importante nel nuovo scenario dell’informazione favorendo il miglioramento del processo comunicativo. Ancora oggi, dopo diciassette anni, la Legge 150/2000 resta la norma cardine che disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni della Repubblica Italiana.

Tale legge ha ridefinito il quadro delle competenze entro il quale collocare l’operato degli Uffici per le relazioni con il Pubblico, degli Uffici Stampa, della Comunicazione Esterna e del Portavoce, ponendo in primo piano anche la questione della qualificazione professionale delle risorse umane destinate alle attività di informazione e comunicazione. 

E’ ormai da tutti riconosciuto che la legge n. 150/2000 rappresenta  “un cambiamento culturale” per uno Stato che ha finalmente  ritenuto opportuno improntare la sua attività sul rispetto della trasparenza e sul dialogo con i cittadini.

La legge 150/2000 traccia una netta distinzione tra l’esercizio della funzione di Direzione politica, che trova la sua legittimazione nel voto popolare, e la gestione della funzione amministrativa, affidata a professionisti muniti della necessaria autonomia ed indipendenza rispetto ai vertici politici, in attuazione dell’articolo 97 della Costituzione. 

Per meglio chiarire la nostra posizione vogliamo riassumere gli aspetti, a nostro avviso salienti, della legge 150/2000 sulle attività di informazione e di comunicazione, finalizzate a:

  1. illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione;
  2. illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
  3. favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
  4. promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
  5. favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
  6. promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.

All’art. 7. della legge 150/2000 si elencano distintamente e separatamente  i compiti e le funzioni del Portavoce:

  1. L’organo di vertice dell’amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all’amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

  1. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall’organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

Nell’articolo 9 si da’ pieno riconoscimento al ruolo e alla funzione dei giornalisti negli uffici stampa, andando così ad affiancarsi al ruolo più tradizionale svolto nei giornali, nei periodici, nelle tv, nelle radio  e nei new media.

Il quadro appena tracciato delimita chiaramente le attività di informazione, che si realizzano attraverso il Portavoce e l’Ufficio stampa, da quelle  di comunicazione la cui operatività richiede strutture più articolate, come la D.C.I, in cui convergono anche le funzioni dell’Ufficio relazioni con il pubblico, come delineato dalla L.150/2000.

LA SEPARAZIONE TRA IL MONDO DELLA COMUNICAZIONE E QUELLO DELL’INFORMAZIONE APPARE QUINDI ASSOLUTO E INEQUIVOCABILE!

Riteniamo doveroso che le situazioni rappresentate, se corrispondenti alla realtà, ricevano dall’Amministrazione un chiarimento urgente, oggettivamente non più procrastinabile.

Roma, 03 Marzo 2017

             Il Coordinatore Generale                        Il Vice Coordinatore                             Il Vice Coordinatore

                    Andrea G. Bordini                                    Nicola Privitera                                  Guido Compagnone