Ci risulterebbe che da qualche tempo si stanno svolgendo dei colloqui non ben definiti, presso le sedi degli Uffici centrali del bilancio di ogni Ministero, mediante l’ausilio di uno psicologo.
È bene sottolineare che di tali colloqui collettivi, svolti alla presenza del dirigente competente, non verrebbero comunicati né i motivi né le finalità.
Lo stesso psicologo non risulterebbe ben identificato professionalmente, né da titoli, né da curriculum, né tantomeno la sua funzione verrebbe dichiarata apertamente (o velatamente), lasciando sbigottimento nei lavoratori sottoposti a tali colloqui, di cui non hanno potuto ben capire il senso.
Lo psicologo avrebbe infatti intavolato discorsi generali su quanto sia bello e auspicabile cambiare lavoro e mansioni, senza che lui fosse minimamente a conoscenza della realtà lavorativa a cui si rivolgeva.
Propinando degli esempi azzardati che non rientrerebbero nei testi di psicologia a nessun livello (antipatie fa colleghi e reazioni chimiche semplici).
Ci sono giunte voci in questi giorni che questi colloqui, apparentemente innocui, costituirebbero invece il mezzo con cui si stanno conducendo delle valutazioni dello Stress da lavoro correlato (SLC).
Preliminarmente si vuole sottolineare che, se le cose stessero così, lo psicologo starebbe violando il codice deontologico professionale e anche i dettami della normativa vigente che prevedono il consenso informato dei lavoratori che vengono valutati.
Tale iniziativa disattenderebbe anche le prescrizioni del Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro(d.lgs 9 aprile 2008, n. 81) che obbligano le amministrazioni/datore di lavoro ad effettuare la valutazione dello Stress Lavoro Correlato con procedure specifiche e con una frequenza temporale non inferiore ai tre anni, (salvo che i risultati delle valutazioni passate non dimostrino situazioni di disagio che inducano ad adottare provvedimenti e tempistiche più ravvicinate).
Le procedure tese all’individuazione dello stress, sono delle procedure in cui le persone coinvolte sono informate e consapevoli di quello che stanno facendo e che magari sono facilitate nel compito da questionari anonimi o da comunicazioni individuali con il professionista.
In modo che appaia chiaro come il legislatore abbia voluto porre l’attenzione sui rischi emergenti mediante le indagini rivolte, non solo a identificare e monitorare le situazione e i disagi derivanti da rischi psicosociali quali lo Stress, ma anche a fornire strumenti utili per la valutazione e l’adozione di adeguate misure preventive e/o correttive terapeutiche.
Ma cosa si intende per Stress da lavoro correlato? Le disposizioni recitano che lo stress da lavoro correlato può essere definito come quella percezione di squilibrio avvertita dal lavoratore quando le richieste dell'ambiente lavorativo eccedono le capacità individuali per fronteggiare tali richieste.
Pertanto, il processo di valutazione del rischio parte dall’identificazione delle fonti di stress nell’ambiente di lavoro, attraverso l’utilizzo di opportuni indicatori suddivisi tra quelli relativi al contesto lavorativo e quelli riconducibili invece al vero e proprio contenuto del lavoro.
Sono state concepite dal legislatore e da chi preposto diverse linee guida per la valutazione del rischio connesso allo Stress da lavoro Correlato, dove si riportano per tale attività la fase propedeutica, la valutazione preliminare e da ultimo la valutazione approfondita.
Abbiamo richiamato ciò, rimandando anche in nota degli approfondimenti, perchè tale materia a nostro avviso è molto spinosa dato che studi di settore hanno da tempo dimostrato le difficoltà da parte delle aziende ad affrontare la delicatezza della questione.
Sembrerebbe che in barba alla norma e alle linee guida nel nostro Dicastero per dare attuazione agli obblighi previsti sia stato sufficiente fare solamente un colloquio collettivo con lo psicologo (quasi fosse uno stregone), capace in un’unica seduta di individuare il disagio, il cosiddetto stress cattivo e indicare immediatamente la soluzione universale: la rotazione del personale! rotazione che diventerebbe la panacea di tutti i mali. Malgrado studi di settore dimostrino esattamente il contrario ossia che i rischi psicosociali siano più difficili da dimostrare rispetto ai rischi cd tradizionali (chimico, acustico, ecc).
Risulterebbe che il colloquio stesso sia stato finalizzato solo ed esclusivamente a propinare opere di convincimento volte a far si che il personale percepisca che un accrescimento professionale possa avvenire esclusivamente accettando lo spostamento di Ufficio e di mansioni (che di fatto in pratica è un demansionamento). Come se il tutto fosse stato già preconfezionato a monte!
Inoltre, le motivazioni addotte dallo psicologo sembrerebbero direttamente dettate dall’applicazione delle cosiddette norme anticorruzione il cui unico strumento per arginare tale fenomeno straripante (ma non rinvenibile nei nostri uffici che istituzionalmente poco hanno a che fare con incarichi “sensibili”) sarebbe la suddetta rotazione.
Naturalmente se lo psicologo incaricato si fosse documentato, avesse studiato, avesse mappato l’universo che doveva osservare, avesse dialogato con il personale, in modo da approfondire le varie problematiche emergenti al fine ultimo di ultimare la prevista fase della valutazione approfondita…avrebbe potuto appurare che proprio tale procedura ha generato stress nei lavoratori che si sono visti additati tutti quali probabili e potenziali corruttori e corruttibili. Lavoratori che avevano solo avuto la sfortuna di accettare a malincuore di partecipare all’incontro solo per non essere criticati. Quindi paradossalmente e inconsapevolmente hanno potuto osservare che non è stato valutato l’agente stressante dello stress da lavoro correlato ma…il dipendente stressato stesso! Da vittime a pregiudicati…i furbetti dello stress da lavoro correlato! Ci mancava solo questa.
Pertanto, a nostro avviso se tali sedicenti “test” e colloqui si sono svolti così come ci è stato riferito, riteniamo che la procedura svolta sia stata (oltre che del tutto anomala e disonesta, del tutto irrilevante, con la produzione di test del tutto inammissibili) solamente una messa in scena che ha simulato, (sulla carta dato che il tutto dovrà essere riportato obbligatoriamente nel DVR), il rispetto degli adempimenti delle disposizioni che obbligano a svolgere sul luogo di lavoro le valutazioni riferibili allo Stress da lavoro correlato, ma ahinoi senza seguire il dettato e le prescrizioni imposte dal d. lgs. 81/2008!
Da ultimo, tali colloqui di gruppo sembrerebbero avvenuti alla presenza del Dirigente di turno…il che ci fa pensare che il dato emerso non potrà essere considerato “puro”, in quanto il personale è stato messo in una condizione di soggezione condizionandone il giudizio che non poteva essere espresso in modo diretto, sereno e del tutto libero. Questo lo sapeva lo psicologo?
Se tutto ciò risultasse veritiero, riteniamo che l’unico ad aver beneficiato veramente di un accrescimento professionale mediante questi test somministrati da stress da lavoro correlato all’universo osservato sia proprio lo stesso psicologo che può vantare nel suo curriculum di aver effettuato per il Ministero dell’economia e delle finanze le procedure dello stress da lavoro correlato senza averle mai fatte!
E’ proprio vero quello che afferma Mark Twain: bisogna fare attenzione quando si leggono libri di medicina e non solo perché si potrebbe morire anche per un errore di stampa!
Roma, 20 febbraio 2017
Il Vice Coordinatore Il Coordinatore Provinciale
Pantalea Anzalone Pasquale Rugiero