Ci saranno sempre degli Eschimesi pronti a dettar norme su come devono comportarsi gli abitanti del Congo durante la calura

     

Ecco se guardiamo come viene liquidato il contributo unificato nelle Commissioni Tributarie la frase di Stanislaw Jerzy Lec ci sembra appropriata. Infatti chi ha scritto la norma sulla distribuzione al personale amministrativo del CUT è come quegli esquimesi che dettano norme agli abitanti del Congo durante la calura, ovvero non capisce nulla.

Vediamo il perché.

Sono passati ormai cinque anni dall’introduzione del contributo unificato tributario nel processo tributario e riteniamo quindi opportuno sottoporre all’attenzione dei vertici della nostra amministrazione una riflessione sui meccanismi di riparto al personale delle somme liquidate, accertate e riscosse dalle segreterie della Commissioni Tributarie.

Ancora oggi infatti tali somme vengono distribuite al personale dei cd. Uffici virtuosi in base ad un criterio – quello della riduzione del 10% dei ricorsi pendenti – che appare non solo illogico, ma addirittura in conflitto con lo spirito della stessa disposizione che lo ha introdotto (dall’Art.37, comma 12, del D.L. 98 del 6.7.2011).

E’ infatti in primo luogo illogico che il riparto delle predette somme al personale debba essere subordinato al raggiungimento di un obiettivo, trattandosi di somme derivanti da attività che ciascuna segreteria svolge correntemente in relazione ad ogni atto depositato in Commissione. Per ogni ricorso infatti le segreterie devono individuare l’atto o gli atti impugnati, determinare il valore di lite per ciascun atto impugnato ed attivarsi per la riscossione coattiva delle somme dovute in caso di mancato o insufficiente pagamento. Se pertanto bisogna riconoscere parte di tali somme anche al personale delle segreterie – come è giusto che sia, visto che si tratta di somme accertate e riscosse esclusivamente dal personale amministrativo - l’unico criterio ragionevole di riparto dovrebbe essere ancorato esclusivamente al reale volume di ricorsi protocollati da ciascuna Commissione.

Ancor più illogico peraltro è subordinare la ripartizione di somme al personale ad un obiettivo correlato all’attività svolta non dal personale stesso ma dai giudici, con l’assurda conseguenza di escludere dalla ripartizione di tali scompensi lavoratori anche particolarmente laboriosi - che magari hanno curato la riscossione del CUT in relazione ad un numero elevatissimo di procedimenti - per colpe imputabili esclusivamente a giudici poco attivi o assegnati ad uffici con significative carenze di organico.

Ma ciò che appare davvero incomprensibile è che la ripartizione di somme al personale debba dipendere non solo da un obiettivo assegnato ai giudici, ma addirittura da un obiettivo che neppure rappresenti un indice significativo di produttività per gli stessi giudici. E’ evidente infatti che la riduzione dei ricorsi pendenti è correlata a variabili indipendenti quali il numero dei ricorsi in ingresso (e quindi, sotto tale profilo, anche alla qualità del lavoro svolto dagli uffici impositori) e dalla situazione dell’organico dell’ufficio giudiziario. In altri termini il numero dei ricorsi pendenti potrebbe non ridursi del 10% anche in uffici dove prestano servizio giudici estremamente laboriosi e produttivi, se nel periodo di riferimento aumentano in modo significativo i ricorsi introitati per motivi che esulano completamente dalla qualità del lavoro svolto dall’organo giudiziario, o l’organico dell’ufficio, come spesso capita, è gravemente carente. E’ chiaro quindi che per valutare in modo attendibile la produttività dei giudici bisognerebbe semmai verificare se e di quanto è aumentato il numero dei ricorsi definiti in rapporto ai giudici in servizio e non certo di quanto sia diminuito in percentuale   quello dei ricorsi pendenti da un anno all’altro.

Ci rendiamo conto che c’è di mezzo una disposizione legislativa da modificare, ma questo non ci esime dall’obbligo di far appello al buon senso anche di chi l’ha proposta e di segnalare a tutti gli attori istituzionali della Giustizia Tributaria che si tratta di una norma illogica ed incostituzionale, che spesso disattende clamorosamente la sua ratio premiale penalizzando ingiustamente proprio il personale e i giudici degli uffici più produttivi.

 

Roma 3/8/2016

 

Il Responsabile Nazionale delle CC.TT.                                           Il Coordinatore Generale

               Massimo Zanetti                                                            Andrea Giuseppe Bordini                    

                 

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