Dopo quanto già segnalato, riguardo i colloqui delle CC.TT., per l’attribuzione di incarichi non dirigenziali di Direttore degli Uffici di Segreteria delle Commissioni Tributarie, ci preme sottolineare che il dettato normativo vigente non permetterebbe all’Amministrazione di arrogarsi il diritto di non corrispondere alcun rimborso per le spese di viaggio per la partecipazione per il colloquio relativo alla procedura di interpello, e di chiedere che l’assenza dal servizio venga giustificata usufruendo o di ferie o di permesso retribuito (art. 18, comma 1) nonché di permessi a titolo di riposo compensativo.
Difatti l’art. 208 (Indennità di missione per partecipazione ad esami di promozione) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 recita che “agli impiegati che debbano trasferirsi fuori della sede di impiego per partecipare ad esami di promozione spetta il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione dell'indennità di missione dal giorno che precede gli esami fino al giorno successivo al loro espletamento. Perdono il diritto al rimborso ed alla indennità coloro che non si siano presentati, senza giustificato motivo, ad una delle prove o siano stati espulsi da qualcuna di esse.”
Anche se sappiamo che dal mattino alla sera il tempo cambia; e tutto è effimero davanti al Signore quello che ci stupisce che invece non cambia nulla…negli atteggiamenti dell’Amministrazione, nel senso che quando si tratta di diritti dei dipendenti questi vengono considerati alla stregua di mere pretese campate in aria…
Non vogliamo oltremodo dilungarci, perché ben sappiamo che bisogna esser brevi e che un discorso lungo non può mai dar piacere… ma ribadiamo che noi tuteliamo i lavoratori esposti a questa forma di sopraffazione, sperando che le cose possano prima o poi cambiare perché a tutto si rimedia fuorché all'osso del collo scavezzato, e la morte non la si scappa quando l'ora è arrivata…
Roma, 16 maggio 2016 Il Coordinamento