La nostra O.S. che è sempre direttamente coinvolta dal personale che interagisce continuamente con i nostri dirigenti responsabili, vuole dare ulteriori chiarimenti sul concetto di formazione e progressione economica.
Innanzitutto vorremmo sottolineare che la formazione e le progressioni economiche all'interno delle aree hanno due percorsi completamente differenziati e sono due iniziative separate ed autonome.
La formazione deve essere intesa come approfondimento professionale del lavoratore e deve servire per migliorare l'azione di efficacia e l'efficienza della Pubblica Amministrazione. Deve essere annuale e continuativa, è soggetta alla prerogativa sindacale, deve essere inviata in via preventiva alle OO.SS. che possono chiedere un eventuale incontro, è soggetta ad eventuale verifica. Inoltre l'iter di istruzione (studio/apprendimento) è il fulcro della formazione e pertanto deve avere un valore/punteggio superiore all'esame finale, quest'ultimo previsto dal CCNL.
Le progressioni economiche sono il riconoscimento professionale economico per il personale, e bisogna tenere conto dei seguenti elementi come anche previsto dal CCNL:
• della selettività, che può essere garantita esclusivamente dal numero massimo di dipendenti vincitori rispetto ai partecipanti;
• dell’esperienza professionale maturata intesa come anzianità di servizio, nella PA, nel MEF e nella P.E. di appartenenza al momento della domanda;
• dei titoli di studio, culturali e professionali, Diploma di maturità, laurea triennale, laurea specialistica, master I° livello, master II° livello differenziata in base all’area;
• della formazione, che deve essere inserita tra i criteri, se al momento della stipula dell’accordo dei passaggi economici sono stati rispettati i principi dell'art.18 comma 6 lettera c) del CCNL, cioè se la stessa è stata garantita in ugual misura e modo a tutto il personale.
Noi siamo convinti che la formazione è una risorsa che deve essere garantita ed è una fase necessaria per la crescita del lavoratore e per il Pubblico Impiego, pertanto deve essere fornita in via continuativa e non può essere utilizzata in modo limitato in alcune occasioni ed al di fuori della normativa vigente.
Roma, 29 febbraio 2016 Il Coordinamento Nazionale