La nostra organizzazione sindacale sull'argomento aveva già scritto in data 31 luglio 2015 e 31 agosto 2015, allorquando era venuta a conoscenza che l’Ufficio III dell’Ispettorato Generale di Finanza aveva rifiutato l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi ad alcuni dipendenti con la motivazione che: “non appare opportuno autorizzare incarichi o conferirne ulteriori qualora il soggetto ne abbia già in numero complessivo di tre” e questo veniva disposto in forza di emanande linee guida ministeriali.
Sembra assurdo, ma le linee guida in oggetto, trasmesse solo recentissimamente alle OO.SS., sarebbero state formalizzate recependo la proposta elaborata da un apposito gruppo di lavoro la cui istituzione è stata dedotta solo a distanza di ben 9 mesi e non per mezzo di formale comunicazione a norma di legge ma solo a seguito di una attenta lettura nelle pieghe del sito internet del MEF, sezione "Amministrazione Trasparente" al link “incarichi conferiti e autorizzati I° e II° semestre 2015”.
Infatti, a nostro parere, non è forse un caso che la bozza “schema di linee Guida” non faccia alcun riferimento né nelle premesse, né nel dispositivo, al detto gruppo di lavoro e alle sue conclusioni.
Possiamo anticipare che la procedura seguita ci fa dire che tale schema di linee guida sembrerebbe illegittimo perché:
- come già rappresentato, le OO.SS. non hanno ricevuto alcun tipo di informazione circa la costituzione del citato gruppo di lavoro (informazione obbligatoria considerato che la materia investe il personale in termini sia economici che di crescita professionale);
- secondo la giurisprudenza amministrativa, l'adozione di questa tipologia di atti, non è competenza dell'autorità politica, ricadendo invece tra le prerogative dell'alta dirigenza, ciò nel rispetto del principio di separazione tra funzione di indirizzo politico e attività di gestione.
Inoltre, entrando nel merito delle linee guida, pur apprezzando il tentativo di "perequare" tra i dipendenti il numero degli incarichi conferiti, riteniamo che tale fattispecie vada tenuta distinta da quella degli incarichi autorizzati.
Le linee guida nascono infatti anche sulla scorta delle previsioni del piano triennale di prevenzione della corruzione del MEF per il triennio 2014/2016 laddove viene prescritto "di valutare l’opportunità di integrare le disciplina in vigore, specificando ulteriormente i criteri per la scelta, nell’ambito dell’elenco di cui al DM 20 febbraio 2012, dei soggetti designati”.
Tuttavia, in base all'orientamento già espresso sia dalla giurisprudenza del lavoro che dalla prassi della Funzione pubblica, non sono consentiti meri automatismi di carattere quantitativo nel rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti, laddove invece il potere di autorizzazione dell’amministrazione-datore di lavoro deve essere esercitato secondo criteri oggettivi e idonei verificando caso per caso la compatibilità dell’attività extra istituzionale in base a natura, modalità di svolgimento e impegno richiesto.
Vogliamo ricordare che esiste un quadro giuridico di riferimento chiaramente delineato dall’articolo 53 del Decreto Legislativo n.165/2001, che tra l’altro prevede espressamente gli incarichi vietati in quanto incompatibili e il rilascio dell'autorizzazione preventiva da parte dell’amministrazione al fine di verificare la compatibilità con gli obblighi di servizio.
Per di più, con la legge n. 190/2012 tale normativa è stata ulteriormente ribadita e rafforzata, pertanto l’amministrazione ha ampia facoltà nel concedere o meno l’autorizzazione, nonché dispone di tutti gli strumenti di controllo e di verifica affinché l’incarico autorizzato non interferisca con l’attività ordinaria del dipendente.
SI CHIEDE QUINDI DI CASSARE QUALSIASI RIFERIMENTO AGLI INCARICHI AUTORIZZATI PER I QUALI NON SI RITIENE DEBBANO ESSERE POSTI LIMITI NUMERICI IN QUANTO ILLEGITTIMI.
Le emanande linee guida non avrebbero dovuto prevedere una rivisitazione totale del D.M. 20 febbraio 2012 e della conseguente circolare RGS 8/2013, ma solo una integrazione della disciplina che andasse a specificare ulteriormente i criteri per la scelta dei sindaci/revisori dei conti. In tal senso non si rinviene alcuna novità sui meccanismi di designazione e nomina rispetto al precedente DM. Si rileva viceversa un inutile e illegittimo limite numerico agli incarichi che il personale può assumere.
Un limite numerico che appare inutilmente e penalizzante per la professionalità ed i redditi del personale, atteso che si passerebbe da un limite inizialmente stabilito di sette incarichi, poi ridotto a cinque, a un ridottissimo limite di soli tre incarichi tra conferiti e autorizzati.
Pertanto come O.S., pur riconoscendo la necessità di linee guida in merito al conferimento di incarichi, al fine di ottemperare a quanto raccomandato dal piano triennale della corruzione, chiediamo il ritiro immediato dello schema attuale di decreto, secondo il nostro parere non rispettoso della normativa vigente, e la composizione di un legittimo gruppo di lavoro aperto anche ai direttori e dirigenti delle UCB o RTS ed alle OO.SS.
Con l'occasione, proponiamo di creare all’interno dell’elenco di cui al DL. N.98/2011 più sotto-sezioni che tengano conto delle competenze e della professionalità degli iscritti, sulla base di alcuni criteri oggettivi come i titoli (laurea, specializzazioni, iscrizione al Registro nazionale dei revisori legali), l’esperienza acquisita, il profilo rivestito (dirigente, funzionario).
Fin qui esposte le nostre considerazioni, comunichiamo fin da subito che qualora si decida effettivamente di emanare le linee guida presentate, affideremo la valutazione della legittimità delle stesse alla magistratura competente.
Roma, 17 febbraio 2016
Il Vice Coordinatore Nazionale Il Coordinatore Generale
Pantalea ANZALONE Andrea G. BORDINI