Egregi,
la scrivente Organizzazione Sindacale con la presente pone alla Vostra attenzione quanto segue.
In data 4 aprile 2014 alle dipendenti della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, Signore XXXX e XXXX vengono comminate sanzioni disciplinari come da allegato doc. 1 di cui al Prot. n. 45.
Che sempre sulla scorta di tale sanzione, la stessa Dirigente della CTR Torino, trasmette alla Procura della Repubblica di Torino gli atti del procedimento a carico delle colleghe.
La scrivente Organizzazione messa al corrente all’epoca del fatto oggetto di contestazione di addebito disciplinare stila per la Sig.ra XXXX nota di memoria di difesa lamentando che l’intervento de quo – nota di contestazione di addebito – appariva eccessivo nell’an e nel quantum, recidendo così gli addebiti, dichiarando che, pure in forza dell’art. 71 comma 3 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, sarebbe stato possibile risolvere la vexata questio consentendo a quest’ultime di procedere “alla regolarizzazione o al completamento delle dichiarazioni” rese non trattandosi di dichiarazioni costituenti falsità in forza dell’art. 46 e 47 citata norma.
Purtroppo a nulla è valso l’intervento chiarificatore come in memoria illustrato e a disposizione di codesta Amministrazione, stante appunto la sanzione e l’invio alla Procura del citato provvedimento.
Ora in data 12.12.2014 la Procura della Repubblica di Torino – Provvedimento R.G.N.R. 10977/14 – allegato 2 - chiude archiviando la vicenda e dichiarando che “ Invero, dalle dichiarazioni difensive rese dalle indagate in sede di interrogatorio e dalle stesse dichiarazioni rese dalla dirigente responsabile della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che ha inviato la comunicazione notizia di reato, emerge come risulti mancare l’elemento soggettivo del dolo, richiesto dalla norma, sopra richiamata, ossia la volontà e la consapevolezza di formare una eventuale falsa attestazione”.
E continua dicendo che “ Erano noti a tutto l’Ufficio, dirigente compresa, i rapporti di coniugio delle due funzionarie con dottori commercialisti e la stessa dichiarazione predisposta dall’ufficio appare alquanto sintetica e tale da poter indurre in errore le sottoscriventi, apparse in assoluta buona fede.”
Tanto premesso, ovvero l’archiviazione del procedimento penale, perché non è stato commesso nessun reato, ci domandiamo come possa “restare in piedi” e produrre i suoi effetti il provvedimento disciplinare oltre all’eventuale azione risarcitoria in sede civile contro la Dirigente della CTR di Torino che le citate dipendenti vorranno produrre.
Così questa Organizzazione Sindacale chiede che il provvedimento disciplinare da cui tutto è partito venga cassato e formulate le più ampie scuse alle funzionarie che nulla di irregolare avevano compiuto.
Alla più volte citata Commissione Tributaria Regionale di Torino, chiediamo, che i prossimi modelli per le dichiarazioni da rendere da parte dei dipendenti, siano comprensibili e non “in grado di indurre in errore”.
In attesa di riscontro alla presente, cordialmente salutiamo
Roma, 04 marzo 2015
Il Coordinatore Generale Il Responsabile Nazionale CC.TT.
Andrea G. BORDINI Massimo ZANETTI
Allegati:
- LETTERA CON INDIRIZZO