Egregi, Vi comunichiamo che questa O.S. ha ricevuto numerose telefonate in merito all’argomento in oggetto, e sembrerebbe che, in base alle segnalazioni, non vi sia la dovuta trasparenza e chiarezza nell’applicazione della determina del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze Prot. n. 15921 del 22 ottobre 2013, dove veniva stabilita la rotazione degli incarichi non dirigenziali di Direzione per le Commissioni Tributarie Provinciali.
Sottolineiamo, anche, che successivamente alla stessa direttiva è stata aperta la procedura di interpello della Direzione della Giustizia Tributaria prot. n. 6992 del 7 maggio 2014 ove venivano individuate le sedi oggetto di rotazione degli incarichi di Direzione.
A tal proposito ricordiamo che l’articolo 2 della determina di cui sopra, stabilisce i criteri da applicare nella valutazione “posto che la valutazione dei risultati delle attività svolte è una componente essenziale del conferimento dell’incarico di direzione…”.
Sempre in detto articolo viene precisato che “i criteri per la valutazione sono determinati nel rispetto dei principi di efficienza, trasparenza e oggettività, tenendo conto dei risultati conseguiti e delle competenze dimostrate nello svolgimento delle attività dell’ufficio di segreteria” e che la valutazione dei soggetti incaricati, così come enunciato dal Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze, “avverrà tenuto conto degli obiettivi raggiunti, della verifica infrannuale, dell’andamento delle prestazioni, della valutazione delle competenze organizzative e delle attitudini dimostrate nell’assolvimento dell’incarico.”
Alla luce di quanto sin qui descritto, questa O.S., chiede di conoscere:
- Il numero e quali sedi erano coinvolte alla procedura di interpello;
- dove si è proceduto alla sostituzione dei Direttori di Segreteria;
- in quali sedi gli obiettivi sopra richiamati non siano stati raggiunti;
- dove, a fronte di un andamento negativo dell’operato e delle prestazioni vi sia stata la dovuta informativa agli interessati (verifica infrannuale degli obiettivi);
- i motivi oggettivi per i quali si è proceduto alla sostituzione dei Direttori anche in presenza di tutti quei criteri previsti dall’art. 2.
Inoltre in considerazione dell’art. 3 della stessa determina in cui vengono richiamate le ipotesi di revoca dell’incarico di Direzione, la scrivente vuole sapere:
- gli uffici nei quali siano state rilevate sanzioni o procedimenti penali o misure cautelari di sospensione dal servizio;
- i mutamenti organizzativi a fondamento della rimozione dell’incarico di Direzione;
- gli uffici nei quali la sostituzione sia intervenuta “per accertamento del mancato raggiungimento degli obiettivi attribuiti”;
- gli uffici nei quali la sostituzione sia giustificata da “inosservanza da parte del titolare dell’ufficio delle Direttive emanate;
- i criteri adottati per ciascun ufficio, nella scelta dei nuovi incaricati quali Direttore di segreteria;
Tanto premesso è indiscutibile che la rimozione di un Direttore di figura non dirigenziale debba essere adeguatamente motivata e quindi laddove i criteri adottati non siano ricompresi da quelli esplicitati proprio nella Determina del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze, sia da considerarsi come un vulnus giuridico che la scrivente intende portare in tutte le sedi appropriate.
Pertanto, laddove i criteri previsti dall’art. 2 e 3, non siano stati adeguatamente e completamente rispettati, si contestano le nuove nomine di Direzione e si esige la sospensione delle stesse che dovrebbero decorrere dal 22 ottobre p.v..
In attesa di ricevere ai sensi e per effetto della Legge 241/1990 risposta ai quesiti formulati si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
Roma, 20 ottobre 2014
Il Coordinatore Generale Il Responsabile CC.TT.
Andrea G. Bordini Massimo Zanetti
Allegati:
- Lettera con indirizzi