CTR LAZIO: CHI NE HA PIU' NE METTA

Basiti, non si può che rimanere basiti, di fronte alle affermazioni che il direttore della Segreteria della Direzione della Giustizia Tributaria del Lazio esterna, nella nota di risposta alla richiesta della RSL di acquisire il documento di valutazione rischi. Questi i fatti: La RLS, nel pieno dei compiti attribuitigli dal D.lgs 81 del 2008, avanzava richiesta, anche a seguito di quanto disposto dai Vigili dei Fuoco in merito all’installazione di alcuni tornelli nella sede di Via Labicana, 123, di poter acquisire il D.V.R. (Documento di Valutazione Rischi) della sede.
A questa richiesta, peraltro totalmente lecita e giustificata dai compiti assegnati alla RLS dall’art. 50 del citato D.lgs 81/2008, il direttore, dapprima prendeva tempo giustificando la propria inadempienza con il fatto che il Responsabile di Prevenzione e Protezione della sede dovesse rientrare dalle ferie (motivazione completamente inconferente con la richiesta avanzata), poi in un turbine di lucida follia iniziava ad inveire contro l’operato della RLS.
Il dirigente, infatti, recriminava alla RLS di non comportarsi come il suo braccio armato, imputando alla stessa di non vigilare sul comportamento scorretto (a suo dire) dei dipendenti della sede stessa (oltre che del proprio).
Illustrava una verità quanto meno infamante nei confronti di chi giornalmente presta la propria opera lavorativa con rispetto e senso del dovere, in quella sede.
Lo stesso si lanciava in voli pindarici dove i dipendenti passano il loro tempo anziché a lavorare a manomettere infissi ed ostruire gli scarichi dei bagni, oltreché a fumare e lasciare faldoni a terra sui corridoi per il solo piacere di creare situazioni di rischio.
alla luce di quanto sopra illustrato, si ritiene utile, nonché necessario puntualizzare alcuni aspetti della vicenda.
·        la RLS svolge i sui compiti a seguito di una norma  dello Stato, il Dlgs. 81/2008, il quale all’art. 50 comma 4, cosi recita:
·        “il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a)”, cioè proprio al D.V.R.;
·        che il documento di Valutazione rischi deve essere redatto dal datore di lavoro (art. 28 del D.lgs 81/2008) ed il ritardo nel metterlo a disposizione della RLS non è contemplato dalla normativa;
·        che l’RLS non è un organo di polizia alle dipendenze del datore di lavoro, il quale è responsabile in prima persona del comportamento tenuto dai propri dipendenti, avendo facoltà, e assumendosene la responsabilità, di irrogare sanzioni ai sensi dell’art. 55 del D.lgs 165/2001 per i comportamenti non consoni ai propri compiti;
·        che non ci si può permettere di infangare il nome e la dignità di chi lavora lanciando accuse e sentenze, tanto per sfogare una rabbia che nulla ha a che fare con il ruolo che si riveste.  

                   Il GAU                                              Il Coordinatore Provinciale Roma
           Pietro BERNABEI                                                    Pasquale RUGIERO

Allegati:
- Comunicato