CTR SICILIA: RE SOLE ATTO II°

In data 30 giugno 2014 è stato emanato un ordine di servizio n. 11/2014 dal Dirigente CTR Sicilia, rivolto a tutti i Direttori delle Commissioni Tributarie della medesima regione.
In tale documento, che pure ci risulta ancora sconosciuto a parte degli interessati, si impartiscono ordini circa la rilevazione e classificazione delle sentenze definendo i Direttori come operatori di tale operazione.
Nulla quaestio circa l’importanza di organizzare il proprio ufficio, peraltro previsto dalle disposizioni di legge che regolano le CC.TT., ma quanto stride è l’ordine di servizio rivolto ai Direttori che non ci risulta siano sottoposti al Dirigente, ma gli stessi sono entità autonome e con profilo indipendente pur in un’ottica di collaborazione per il buon andamento di tali uffici.
Il Dirigente non è nuovo a queste iniziative, infatti spesso dispone/ordina ponendosi come Capo Superiore di ogni ufficio anche non avendone, a nostro avviso, competenza.
Ricordiamo l’art. 35 del D.Lgs 545/1992: “I direttori delle segreterie delle Commissioni tributarie e i funzionari con IX e VIII qualifica funzionale provvedono all’organizzazione tecnica del lavoro degli uffici di segreteria per adeguarne l’efficienza alle necessità del processo tributario, partecipano a commissioni di studio relative al funzionamento del contenzioso tributario istituite in seno all’Amministrazione finanziaria; vigilano sul restante personale assegnato alla segreteria”.
Non sapevamo che la norma fosse stata riscritta concedendo, al Dirigente della CTR Sicilia, la possibilità di comminare ordini ai Direttori su come organizzare il lavoro e i compiti dell’Ufficio del massimario (art. 40 D.Lgs. 545/1992 quest’ultimo è istituito “ presso ciascuna commissione tributaria regionale che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni della stessa e delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella sua circoscrizione).
In sostanza è improprio/illegittimo l’atto impositivo da parte del Dirigente, mentre sarebbe stato sufficiente convocare in spirito di collaborazione i Direttori e promuovere un confronto su come produrre le sentenze da massimare senza impartire un ordine di servizio che resta una disposizione volta ad evidenziare una piena subalternità non prevista da nessuna norma vigente.
Molto tempo fa definimmo lo stesso Dirigente una sorte di Re Sole, l’artefice primo di ogni disposizione da far valere sul territorio nazionale, ma se così fosse la domanda sorgerebbe spontanea, ovvero a cosa serve una Direzione Generale della Giustizia Tributaria se esiste già chi determina il da farsi in ogni dove?
Rileggendo un caro filosofo e le sue dissertazioni sulla burocrazia ce ne è rimasta una impressa nella mente che suona così : Il burocrate è una persona capace di trasformare qualsiasi soluzione in un problema.

Roma, 02 luglio 2014

       Il Responsabile CC.TT.                                              Il Coordinatore Generale
          Massimo ZANETTI                                                         Andrea G. BORDINI

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- Comunicato

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