PROVVEDIMENTO IN CONFORMITA' AL D.LGS. N. 81/2008

Questa O.S. è venuta a conoscenza dell’ennesimo tentativo di “provvedimento” posto in essere dal Dirigente del DAG-DRIALAG-Ufficio IX che evidenzia, a nostro avviso, una conoscenza delle disposizioni da attuare in conformità al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 del tutto personale.
Infatti sembrerebbe che sia stato richiesto l’adeguamento del Documento di Valutazione Rischi (DVR) di varie sedi ai sensi del sopra citato decreto “entro e non oltre il 20 dicembre 2013”e se così fosse riteniamo tale atto non solo è un’imposizione forzata ed un abuso ma anche un sollecito non supportato dalla norma.
Infatti, l’art. 29, comma 3 del predetto decreto legislativo, in materia di salute e sicurezza stabilisce che:
“La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali”.
Pertanto è evidente che non è legato al tempo l’obbligo di aggiornare la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e di rielaborare conseguentemente il DVR, né tantomeno è fissata una frequenza minima per tali adempimenti, ma ha indicato delle precise condizioni in presenza delle quali ha ritenuto necessario dare corso a tali adempimenti.
Pertanto, riteniamo che l’aggiornamento al DVR delle varie sedi sia legato al verificarsi di fatti e cambiamenti che abbiano una certa rilevanza sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, e comunque il termine è stabilito in 30 giorni a partire dalle causali che hanno portato alla rielaborazione medesima.
Aver legato l’adeguamento/aggiornamento del DVR ad una scadenza sminuisce il valore della valutazione dei rischi.
Ci risulta anche che i DVR delle varie sedi sono stati predisposti ma ugualmente richiesti dallo stesso ufficio pur avendone una copia.
Abbiamo anche controllato le competenze dell’Ufficio e ci risulta che le stesse sono:
“Analisi e attuazione dei processi per la gestione e il miglioramento del sistema della prevenzione nei luoghi di lavoro del Ministero, ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81. Supporto organizzativo al datore di lavoro ed al Servizio di prevenzione e protezione della sede centrale del Ministero e coordinamento dei Responsabili per la sicurezza degli altri uffici centrali e degli uffici territoriali. Coordinamento e indirizzo delle attività di sorveglianza sanitaria. Gestione del Presidio Medico interno della sede centrale del Ministero. Raccordo con la Direzione centrale del personale in materia di formazione obbligatoria. Attività di informazione e consultazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza della sede centrale del Ministero. Rapporti con gli organismi di informazione, consulenza ed assistenza nonché di vigilanza e controllo in materia”.
Si evince, quindi, che lo stesso ufficio IX dovrebbe supportare le varie strutture elaborando e/o collaborando attivamente con i vari RSPP alla stesura e all’aggiornamento dei DVR e non impartendo disposizioni varie ed inopportune.
Riteniamo che una corretta analisi si esplichi anche attraverso un esame delle indicazioni contenute nei DVR per poter dare attuazione ai processi per la gestione e il miglioramento del sistema della prevenzione nei luoghi di lavoro del Ministero, ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, nonché supporto organizzativo al datore di lavoro ed al Servizio di prevenzione e protezione della sede centrale del Ministero e coordinamento dei Responsabili per la sicurezza degli altri uffici centrali e degli uffici territoriali.
Questa O.S. è sempre stata attenta alle problematiche riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori ma è indispensabile poter dialogare con un interlocutore adeguato.
Per il momento ci soffermiamo solo sulla questione sopra citata ma ci riserviamo di rappresentare successivamente il resoconto sulla gestione del Presidio medico, sulla formazione degli RRLLS, sull’informazione agli RRLLS, nonché il coordinamento degli RRSPP.

Roma, 11 dicembre 2013

       Il Segretario Nazionale            Il Coordinatore Generale      Il Coordinatore Provinciale Roma
       Guido COMPAGNONE                 Andrea G. BORDINI                  Nicola PRIVITERA

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