COMPOSIZIONE COMMISSIONE ELETTORALE RSU 2022

 

Con l’apertura della campagna elettorale relativa alle prossime elezioni per le RSU del pubblico impiego del 5, 6 e 7 aprile 2022, sui luoghi di lavoro, le OO.SS. si trovano necessariamente impegnate ad assolvere i vari adempimenti propedeutici alle elezioni, quali ad esempio la presentazione delle liste dei propri candidati o la designazione dei componenti delle commissioni elettorali.

E proprio in merito alla designazione dei componenti della specifica commissione elettorale, da parte delle OO.SS. presso le sedi RSU di pertinenza, dobbiamo rammentare alle Amministrazioni quanto afferma l’ARAN:

La circolare n.1/2022 al paragrafo 9 evidenzia che “nelle Amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15, la Commissione Elettorale deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo. Nel caso in cui non siano pervenute almeno tre designazioni, sarà cura dell’Amministrazione chiedere a tutte organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di integrare la Commissione Elettorale almeno sino al raggiungimento dei tre componenti necessari per l'insediamento. Qualora siano state presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo.

Nelle Amministrazioni con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 15 è sufficiente una sola designazione. Se il presentatore di lista è un dipendente dell’Amministrazione in cui si vota, lo stesso può essere designato per la Commissione Elettorale. Tale regola si estende alle Amministrazioni con più di 15 dipendenti nei soli casi in cui sia stata presentata una unica lista, oppure, in presenza di più liste, solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici, benché sollecitate ad integrare la Commissione, abbia nominato il componente.

È, infatti, obiettivo prioritario consentire lo svolgimento delle procedure elettorali. Pertanto, nelle amministrazioni con un numero di dipendenti superiori a 15, qualora pur in esito alle procedure indicate siano prevenute meno di tre designazioni, la commissione può legittimamente operare anche con uno o due componenti.

Nel caso in cui, invece, pur in presenza di liste elettorali pervenute alla data del 25 febbraio nessuna delle organizzazioni sindacali presentatrici abbia, nonostante i solleciti,  proceduto alla individuazione del proprio componente per la Commissione Elettorale, è opportuno che l’Amministrazione proceda a comunicare alle stesse che le elezioni non potranno avere luogo se non provvederanno alla designazione del proprio componente in tempo utile a garantire gli ulteriori passaggi procedurali previsti dal Protocollo sottoscritto in data 7 dicembre 2021.”

Tutto ciò è pertanto finalizzato verso l’obiettivo prioritario, che rimane quello di consentire lo svolgimento delle suddette procedure elettorali…

Pertanto, invitiamo, in primis, le Amministrazioni, sedi RSU, a sollecitare le OO.SS., presentatrici di lista, alla nomina, di propria spettanza, di quei componenti, delle varie commissioni elettorali, che risultassero ancora “mancanti” per raggiungere la composizione ottimale di almeno tre componenti. E nel caso che, benché sollecitate, non provvedessero per tempo a tale nomina, si rammenta che la Commissione è considerata legittimamente costituita anche con i soli componenti identificati (anche nel caso estremo in cui la Commissione avesse un solo componente!).

Speriamo di aver, con questa nostra spiegazione, dissipato i dubbi interpretativi... e che ciò possa essere utile particolarmente per quei soggetti che, invece di interpretare correttamente le questioni o chiedere maggiori elementi a chi è preposto… preferiscono rendersi “ridicoli”, scrivendo direttamente all’ARAN per ricevere il chiarimento del caso!!!

Roma, 2 marzo 2022

                                                     Il Coordinamento