Alla luce dell’attuale ondata di contagi epidemiologici da Covid-19, che rimane tuttora in fase ascendente, si rende necessario controllare l’evoluzione della curva pandemica e ricorrere all’utilizzo di ogni strumento utile volto a diminuire il rischio di contagi nei luoghi di lavoro, e tra questi è ovvio il ricorso massimo all’istituto del lavoro agile e assicurare il massimo della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La scrivente O.S. esprime quindi una profonda preoccupazione per la situazione pandemica che si sta vivendo e pertanto invita l’Amministrazione a favorire il più ampio ricorso al lavoro agile, nella massima misura come previsto dalla circolare Brunetta-Orlando del 5 gennaio 2022, che sensibilizza le amministrazioni pubbliche a far uso di tutti gli schemi di lavoro agile al fine di utilizzare al meglio la flessibilità già consentita dalle regole vigenti.
Di conseguenza, in aderenza alla normativa vigente, i giorni di lavoro agile da rendere fruibili, nella flessibilità concessa ai lavoratori nel
I semestre 2022, dovrebbero essere elevati a 61/62 per ogni lavoratore, contrariamente a quanto disposto da questa Amministrazione che ha limitato il ricorso al lavoro agile a soli 48 giorni o a solo 60 giorni in casi tassativi.
Va da sé, che tale incremento delle giornate di lavoro agile nel limite massimo previsto, appare indeclinabile per via dell’obbligo datoriale di tutela dell’integrità fisica dei lavoratori, ai sensi dell’art. 2087 del Codice Civile e degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, in materia di tutela delle condizioni dei luoghi di lavoro.
Pertanto questa O.S. farà valere, tale specifica responsabilità datoriale, in tutte le sedi giudiziali competenti, ogniqualvolta fosse necessario, a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, senza escludere la diretta chiamata in causa del dirigente preposto, anche alla luce delle vigenti norme in materia di responsabilità amministrativa-contabile e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Inoltre, sempre in tema di norme emergenziali dettate dalla pandemia, e come già evidenziato in data 21 gennaio u.s. con il comunicato UILPA, è stato approvato – e adesso pubblicato in GU, “Serie generale”, n.ro 19 del 25 gennaio 2022 - l’art. 2 bis, Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni, della Legge 21 gennaio 2022, n. 3, che converte, con modificazioni, in legge, il D.L. 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
Il suddetto art. 2 bis, al comma 1, dispone che:
“L’assenza dal lavoro del personale, che svolge un’attività lavorativa a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.”
Pertanto, è quanto mai necessario, che i responsabili della gestione del personale del nostro Dicastero, si adoperino, e al più presto, affinché i lavoratori possano usufruire dell’istituto derivante dalla disposizione in esame.
Roma, 1 febbraio 2022
Il Coordinamento