Determina misure specifiche per la sede XX Settembre

 Si trasmette lo schema della determina integrata relativa alle misure da adottare per la sede di Via XX Settembre. 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
LA CAPO DIPARTIMENTO
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l’art. 23 con il quale è stato istituito il Ministero dell’economia e delle finanze;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinques, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2014, concernente l’individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – n. 75, del 15 settembre 2014 – Supplemento Ordinario n. 214;
VISTO il decreto ministeriale 8 giugno 2017, concernente modifiche al citato decreto 17 luglio 2014 e successive modifiche e integrazioni, nonché al decreto ministeriale 20 ottobre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti la graduazione degli Uffici;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 221 del 20 settembre 2019, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e la successiva deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza, fino al 15 ottobre 2020;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
VISTO la determina della Capo del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi prot. n. 029330 del 12 marzo 2020 in materia di modalità di distribuzione dei DPI presso le sedi del MEF
VISTA la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3/2020 con oggetto: “indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”;
VISTE le Linee guida per la regolamentazione delle misure per la “Fase 2“nelle sedi centrali del Mef ed in particolare, il punto “A) Misure Organizzative”, di cui alla nota n. 49001 del 12 maggio 2020;
VISTE le indicazioni operative relative alle Linee guida per l’accesso al compendio ministeriale di Via XX Settembre, emanate con prot. n. 50551 in data 14 maggio 2020 dalla Capo del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi;
VISTO il “Protocollo anti-contagio sedi MEF”, sottoscritto in data 29 luglio 2020 presso il Ministero dell’economia e delle finanze, contenente misure di contenimento del contagio da SARS-COV-2 e procedure da adottare per la protezione dei lavoratori “in presenza” e dei terzi;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio nell’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 dell’8 agosto 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 07 settembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020 e le conseguenti indicazioni, trasmesse con nota n. 85733 del 14 agosto 2020, della Direttrice della Direzione del personale del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi;
VISTA la determina emanata dalla Capo del Dipartimento del personale del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi il 3 settembre 2020 prot. n. 89634, concernente la disciplina dell’orario di servizio e di lavoro a partire dal 14 settembre fino al 31 dicembre 2020, salvo ulteriori rinvii a date successive in relazione all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 21 settembre 2020 che estende l’ambito territoriale delle misure di cui alla precedente ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020;
VISTA l’ordinanza della regione Lazio del 1 ottobre 2020 prot. n. 14718;
VALUTATE le esigenze funzionali e organizzative e dato atto del contesto operativo di riferimento;
RITENUTO necessario attuare particolari misure di protezione per il personale del Ministero dell’economia e delle finanze operante presso la sede di Via XX settembre 97 - Roma, particolarmente esposto al rischio biologico;
SENTITE le Rappresentanze sindacali;
INFORMATI i Rappresentanti dei lavoratori della sede ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs.81/2008.


                                                                             D E T E R M I N A


di adottare, per la sede centrale di Via XX Settembre, le seguenti ulteriori disposizioni in materia di sicurezza:
1. Principi generali.
In ottemperanza a quanto previsto dal “Protocollo anticontagio per le sedi MEF” sottoscritto da questa Amministrazione con le OO. SS. in data 29 luglio 2020, il rientro all’attività lavorativa in presenza avviene progressivamente, in coerenza con il completamento dell’analisi dell’organizzazione delle modalità di lavoro, con le indicazioni per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile per tutte le sedi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con l’eventuale rimodulazione degli spazi e delle postazioni di lavoro e la valutazione della corretta gestione delle aree comuni, avvalendosi anche dell’articolazione dell’orario di servizio e di lavoro del personale in presenza ai sensi della determina del 3 settembre 2020.
Tutte le misure saranno adottate nel rispetto rigoroso ed inderogabile del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e del corretto e costante utilizzo della mascherina nelle aree comuni e negli ambienti con presenza di personale superiore ad una unità.
Negli articoli che seguono si riportano le misure urgenti ritenute adottabili con immediatezza ai fini del rientro in presenza.
2. Revisione degli spazi e postazioni di lavoro
Gli spazi di lavoro della sede devono essere rimodulati nell’ottica del distanziamento interpersonale compatibilmente con la natura dei processi lavorativi.
Al fine di garantire il rispetto del distanziamento interpersonale il Dirigente per la sicurezza di ciascuna struttura redistribuisce il personale che svolge attività in presenza, nell’ambito degli spazi di propria competenza in modo da evitare condizioni di affollamento, provvedendo, qualora necessario, ad attrezzare postazioni di lavoro in spazi condivisi anche usufruendo delle sale riunioni disponibili.
Negli ambienti con presenza di personale superiore ad un’unità, il Dirigente per la sicurezza valuta la necessità di installare idonee barriere di distanziamento. In caso di presenza di più lavoratori per stanza deve essere rigorosamente mantenuta una distanza interpersonale, fissa ed in mobilità, di almeno 1 metro e deve essere indossata sempre obbligatoriamente la mascherina, così come va indossata obbligatoriamente qualora lo stesso ambiente sia condiviso occasionalmente fra due o più persone.
3. Accesso alla sede. Misurazione della temperatura corporea agli ingressi. Gestione dell’esito relativo
A) modalità di accesso alla sede
All’interno della sede non è consentito l’accesso a chi abbia una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o presenti altri sintomi riconducibili a COVID-19 e a chi abbia avuto, negli ultimi 14 giorni, “contatti stretti” (ai sensi dell’Allegato 2 alla Circolare del Ministero della Salute n.6360 del 27/02/2020) con soggetti risultati positivi al COVID-19, sia stato sottoposto a misure di isolamento domiciliare fiduciario ovvero sia risultato positivo al COVID-19 o chi, nei quattordici giorni antecedenti abbia soggiornato o transitato in Croazia, Francia (limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra), Grecia, Malta o Spagna senza aver eseguito, al rientro, un test molecolare così come previsto dall’ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020.
A partire dal giorno 7 ottobre 2020, chiunque accede alla sede dovrà indossare adeguati DPI, conformi ai requisiti di legge,1 all’atto dell’accesso e durante la permanenza nella sede del MEF, negli spazi comuni e ogni qualvolta non sia garantita la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
1 È consentito l’utilizzo di mascherine chirurgiche, come normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1) e mascherine FFP2 senza valvole.
Si riportano, di seguito, le indicazioni specifiche per l’accesso dei dipendenti, dei visitatori e dei fornitori.
i. PERSONALE DIPENDENTE
L’accesso alla sede di Via XX Settembre avviene tramite i portoni di Via XX Settembre e di Via Cernaia e il passo carraio di Via XX Settembre e di Via Cernaia.
L’uscita è consentita anche dai portoni di Via Goito e di Via Pastrengo.
Al fine di agevolare le attività di misurazione della temperatura corporea e di evitare code e assembramenti per l’accesso e per l’uscita dalla sede, sono previsti ingressi e percorsi diversificati così come indicato da opportuna segnaletica.
Modalità di accesso:
 Accesso pedonale ai tornelli
Il personale in ingresso attraverso l’accesso pedonale è sottoposto, prima del tornello, al controllo della temperatura corporea tramite termoscanner fisso secondo le modalità riportate al punto B).
 Accesso con vettura privata e/o vettura di servizio
Il personale in ingresso con vettura privata o di servizio dagli accessi carrabili di Via XX Settembre o Via Cernaia si avvicina alla sbarra motorizzata ed è invitata a sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea tramite termoscanner secondo le modalità riportate al punto C).
Nel caso la vettura sia occupata anche da altre persone oltre il conducente, la misurazione verrà effettuata a tutti gli occupanti della vettura.
ii. VISITATORI ESTERNI
Relativamente all’accesso dei visitatori esterni, si richiama quanto già disposto con circolare n. 28086 del 10/02/2020, in ordine alle autorizzazioni richieste.
Pertanto, le visite devono essere limitate a quelle strettamente necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali e non sia possibile attivare contatti da remoto. Non sono ammesse visite, a qualsiasi titolo, di carattere personale.
Qualora sia comunque necessario autorizzare l’accesso alla sede di visitatori per improrogabili e urgenti motivi, si dovrà inviare la richiesta all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. indicando in oggetto il cognome e il nome del visitatore, gli estremi del documento di riconoscimento e, all’interno del testo dell’email, le modalità di accesso e il luogo dove dovranno recarsi i visitatori, avendo cura di far prelevare gli ospiti presso l’Ufficio passi dal personale della propria struttura.
Inoltre, a partire dal 7 ottobre 2020, i visitatori esterni devono provvedere a rilasciare autodichiarazione, utilizzando il modello messo a disposizione sulla intranet alla sezione modulistica (MOD.1 allegato) e trasmesso al visitatore all’atto della procedura di richiesta di accredito, attestante: di non avere sintomi simil-influenzali (febbre, tosse, difficoltà respiratorie, ecc.) riconducibili a COVID-19; di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni, “contatti stretti” (ai sensi dell’Allegato 2 alla Circolare del Ministero della Salute n.6360 del 27/02/2020) con soggetti risultati positivi al COVID-19, di non essere stato sottoposto a misure di isolamento domiciliare fiduciario ovvero sia risultato positivo al COVID-19 e, di aver eseguito, nei 14 giorni antecedenti, in caso di
soggiorno o transito in Croazia, Francia (limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra), Grecia, Malta o Spagna, al rientro, un test molecolare risultato negativo così come previsto dall’ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020, ferme restando le disposizioni di cui al DPCM del 7 agosto 2020.
L’autodichiarazione già compilata e sottoscritta, viene consegnata, al momento dell’accesso alla sede, al personale dell’Ufficio passi, in caso di accesso pedonale, o all’addetto al controllo della temperatura, in caso di accesso con automezzi, unitamente all’informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta per presa visione (MOD.2 allegato).
Modalità di accesso:
 Accesso pedonale
I visitatori in ingresso attraverso l’accesso pedonale sono sottoposti al controllo della temperatura corporea tramite termoscanner secondo le modalità riportate al punto B).
 Accesso con autovettura
I visitatori in ingresso con autovettura dagli accessi carrabili di Via XX Settembre o Via Cernaia si avvicinano alla sbarra motorizzata e sono invitati a sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea tramite termoscanner secondo le modalità riportate al punto C).
Nel caso l’autovettura sia occupata anche da altre persone oltre il conducente, la misurazione viene effettuata a tutti gli occupanti del mezzo.
iii. FORNITORI
Relativamente all’accesso dei fornitori, si richiama quanto già disposto con circolare n. 28086 del 10/02/2020, in ordine alle autorizzazioni richieste.
Sono quindi possibili solo gli accessi dei fornitori esterni strettamente necessari e/o strumentali per il prosieguo dell’attività istituzionale del MEF.
Qualora sia comunque necessario autorizzare l’accesso alla sede dei fornitori per improrogabili e urgenti motivi, si dovrà inviare la richiesta all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. indicando in oggetto il cognome e il nome del fornitore, gli estremi del documento di riconoscimento e, all’interno del testo dell’email, le modalità di accesso e il luogo dove dovranno recarsi i fornitori.
Inoltre, a partire dal 7 ottobre 2020, i fornitori devono provvedere a rilasciare autodichiarazione, utilizzando il modello messo a disposizione sulla intranet alla sezione modulistica (MOD.1 allegato) e trasmesso al fornitore all’atto della procedura di richiesta di accredito, attestante: di non avere sintomi simil-influenzali (febbre, tosse, difficoltà respiratorie, ecc.) riconducibili a COVID-19; di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni, “contatti stretti” (ai sensi dell’Allegato 2 alla Circolare del Ministero della Salute n.6360 del 27/02/2020) con soggetti risultati positivi al COVID-19, di non essere stato sottoposto a misure di isolamento domiciliare fiduciario ovvero sia risultato positivo al COVID-19 e, di aver eseguito, nei 14 giorni antecedenti, in caso di soggiorno o transito in Croazia, Francia (limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra), Grecia, Malta o Spagna, al rientro, un test molecolare risultato negativo così come previsto dall’ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020, ferme restando le disposizioni di cui al DPCM del 7 agosto 2020.
L’autodichiarazione già compilata e sottoscritta viene consegnata, al momento dell’accesso alla sede, al personale addetto all’ufficio passi, nel caso di accesso pedonale o al personale addetto al controllo della temperatura, nel caso di accesso carrabile, unitamente all’informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta per presa visione (MOD.2 allegato).
 Accesso pedonale
I fornitori in ingresso attraverso l’accesso pedonale sono sottoposti al controllo della temperatura corporea tramite termoscanner secondo le modalità riportate al punto B).
 Accesso con mezzi di trasporto leggeri o pesanti dal passo carrabile di via Cernaia
Il mezzo si avvicina alla sbarra motorizzata e viene effettuato, per tutti gli occupanti, il rilevamento della temperatura corporea tramite termoscanner secondo le modalità riportate al punto B).
In caso di valore della temperatura corporea superiore a 37,5°C si opera secondo le seguenti due opzioni:
- se la consegna o la prestazione da svolgere nel sito da parte del fornitore non ha implicazioni strategiche ed è rimandabile, viene impedito l’accesso alla sede;
- se la consegna è strategica, per ragioni di urgenza, viene richiesto al fornitore di rimanere sul mezzo, mantenendo indossati i DPI in dotazione per il contenimento preventivo, e viene valutata la possibilità che le operazioni di scarico siano effettuate da altro personale, secondo le modalità e le dotazioni del caso in termini di mezzi e DPI.
B) misurazione della temperatura accessi pedonali
A partire dal giorno 7 ottobre 2020, chiunque accede alla sede è sottoposto, prima dell’accesso, al controllo della temperatura corporea.
Per la misurazione della temperatura corporea vengono utilizzate telecamere termiche fisse (termoscanner), in grado di rilevare anche il corretto uso della mascherina, presso gli accessi pedonali di Via Cernaia e di Via XX Settembre. Il termoscanner provvede a bloccare l’apertura del tornello nel caso sia rilevata una temperatura superiore al limite ammesso o non rilevi la presenza della mascherina.
Gli addetti alla vigilanza sono equipaggiati con idonei DPI previsti dalla normativa vigente.
Se la temperatura risulta superiore a 37,5°C, la persona non può accedere alla sede del MEF ed è invitata a contattare il medico di famiglia e a seguire le indicazioni dallo stesso fornite. Ai dipendenti e, su richiesta, ai visitatori e ai fornitori, verrà rilasciata apposita attestazione relativa agli esiti della misurazione.
C) misurazione della temperatura accessi carrai
Per la misurazione della temperatura corporea presso gli accessi carrabili, vengono utilizzate, da parte di personale della GdF, telecamere termiche mobili (termoscanner) in grado di garantire un corretto flusso di accesso nel rispetto della sicurezza e della privacy delle persone.
Gli addetti al controllo sono equipaggiati con idonei DPI previsti dalla normativa vigente.
Se la temperatura risulta superiore a 37,5°C, la persona non può accedere alla sede del MEF ed è invitata a contattare il medico di famiglia e a seguire le indicazioni dallo stesso fornite. Ai dipendenti e, su richiesta, ai visitatori e ai fornitori, verrà rilasciata apposita attestazione relativa agli esiti della misurazione.
L’Informativa sul trattamento dei dati personali relativa alla rilevazione della temperatura (art. 13 del Regolamento 2016/679), allegata alla presente determina (MOD.3), è pubblicata sul sito intranet del Ministero dell’economia e delle finanze ed affissa presso gli accessi della sede.
4. Fornitura e utilizzo dei DPI specifici (mascherine)
Come previsto dal “Protocollo anticontagio per le sedi MEF”, ogni dipendente riceve, a cura della struttura di appartenenza, una mascherina per ogni giornata di lavoro svolta in presenza.
La fornitura delle mascherine al personale è a carico dei Preposti che provvedono alla distribuzione e conservazione nel più ampio rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Le mascherine devono essere indossate all’atto dell’accesso alla sede, nelle aree comuni e ogni qualvolta non sia garantita la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Al riguardo la squadra di emergenza, già operativa a Palazzo per i controlli antincendio, effettua la vigilanza relativa al rispetto di tali adempimenti da parte del personale che, a qualsiasi titolo, è presente presso la sede.
Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs.81/2008, i lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare le mascherine secondo le disposizioni impartire dal datore di lavoro e dai preposti ai fini della protezione collettiva e individuale.
I preposti, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs.81/2008, sono tenuti a vigilare sulla osservanza delle disposizioni da parte dei lavoratori segnalando eventuali inadempienze.
5. Posti auto
I posti auto riservati ai singoli Dipartimenti/Direzioni nelle aree di parcheggio all’interno della sede devono essere utilizzati dal personale che svolge attività in presenza, prevedendo, ove possibile, un sistema di rotazione.
6. Ufficio passi
Per il rispetto del corretto distanziamento nell’Ufficio passi, che svolge attività di verifica degli accessi, sono posizionate barriere fisiche tra una fila e l’altra realizzate con pannelli in plexiglass di altezza pari ad almeno 2 metri. I dipendenti dell’ufficio passi sono dotati di DPI specifici (mascherine FFP2 senza valvola, guanti monouso, gel disinfettanti e visiere).
Inoltre, per garantire il corretto distanziamento negli ambienti destinati all’Ufficio passi è stata esclusa, in corrispondenza del front office, la postazione centrale, lasciando solo due postazioni all’estremità del bancone.
A partire dal giorno 7 ottobre 2020 la funzione di accreditamento dei fornitori e visitatori esterni viene svolta dal personale dell’ufficio II della DRIALAG a cui vengono fornite, per il tramite del Dirigente preposto, visiere e mascherine del tipo FFP2.
7. Ufficio accettazione corrispondenza
Gli addetti alla ricezione e consegna dei pacchi e della posta da parte di personale esterno, devono obbligatoriamente indossare mascherine e guanti che potranno essere igienizzati utilizzando il dispenser messo a disposizione.
Sono previste, inoltre, barriere fisiche, ove non presenti, al fine di evitare contatti tra il personale addetto al servizio e gli utenti interni ed esterni. Ciò al fine di rispettare la distanza fisica. Gli ambienti devono essere frequentemente aerati.
Il servizio di ricezione della corrispondenza continua ad essere effettuato dal personale della GdF presso l’ingresso di via XX Settembre, coadiuvato dal personale dell’Ufficio II della DRIALAG.
8. Asilo nido
L’asilo nido, nell'anno educativo 2020/2021, riaperto a decorrere dal 3 settembre u.s., svolge l’attività sulla base dell’organizzazione del gestore del servizio, nel rispetto della normativa nazionale vigente volta al contenimento e alla gestione del contagio da COVID-19 ed in particolare del “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione registro decreti R. 0000080 del 3 agosto 2020, nonché delle Linee guida regionali per la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali pubblicate con Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 10 agosto 2020, n. Z00056.
9. Bar caffetteria
Il bar ha riaperto a decorrere dal 1 luglio u.s. come da circolare n. 66858 del 24 giugno 2020, concernente anche il corretto comportamento da adottare in tale ambiente.
10. Gestione del servizio autoparco.
Per le istruzioni operative si rimanda alla nota dell’ufficio VIII della DRIALAG n. 51099/2020 del 16 maggio 2020 e successive eventuali modifiche o integrazioni.
11. Programma di screening epidemiologico a campione basato su test sierologici.
L’Amministrazione, in attuazione della DGR 24 aprile 2020, ha stipulato una convenzione con la Regione Lazio e l’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata di Roma (AOSGA) per l’attivazione di un programma di screening epidemiologico. Gli operatori sanitari del summenzionato nosocomio provvedono alla somministrazione dei test di sieroprevalenza “ELISA” al personale del MEF delle sedi del Lazio, su base volontaria, presso gli ambienti ad uso del Presidio medico o altro idoneo ambiente nella sede opportunamente individuato nel Palazzo di Via XX Settembre. In caso di positività ai test anzidetti viene attivato uno specifico protocollo sanitario presso l’AOSGA che preveda di eseguire entro 24 ore dall’eventuale esito positivo del test sierologico, un completamento diagnostico mediante tampone naso-orofaringeo presso le strutture della medesima Azienda. Per il mese di ottobre sono state programmate due campagne di screening epidemiologico previste per i giorni 12-13-14 e 26-27-28.
Con successive comunicazioni verranno fornite informazioni relative alle ulteriori campagne che verranno programmate nell’ambito della citata convenzione.
Restano confermate tutte le disposizioni finora emanate per il contenimento della diffusione del contagio da SARS-COV 2, non esplicitamente modificate dal presente provvedimento.

                                                                                                                                                                                                                                     Valeria VACCARO