Misure e modalità applicative per lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile

Determina attività smartabili e disciplinare rientro in sede

Premessa:

Pur comprendendo la necessità di ripresa per l’economia e il conseguente rientro in servizio per il personale, seppur gradualmente, perché bisogna ripartire e tornare alla normalità, non possiamo non tener conto dell'attuale stato emergenziale, di possibili mutamenti di scenari normativi e del protocollo nazionale di sicurezza, e pertanto bisogna comunque assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori che espletano le proprie attività in aderenza alle disposizioni vigenti e secondo le varie indicazioni governative che potrebbero intervenire e mutare gli scenari. Ricordiamo che il nostro premier si è speso perché siano assicurate condizioni di lavoro in sicurezza e rientro in servizio in presenza in sicurezza.

Pertanto occorre che ci si adoperi per assicurare che determinati servizi possano continuare a essere gestiti da remoto.

Occorrerà rivedere alcune delle attività, non ricomprese nelle cd smartabili, alcune che non necessitano della presenza fisica sui luoghi di lavoro, citiamo ad esempio alcuni servizi delle attività stipendiali delle RTS o le attività dell’ufficio passi della sede centrale, nonché quella della gestione del badge. Occorrerà adoperarsi affinché si circoscrivano le attività in presenza ad alcune fasi delle stesse in modo da farle rientrare tra quelle smartabili. Tra le attività indifferibili rientrerebbe anche quella relativa al servizio di prevenzione esercitata dagli RSPP, che comunque non può essere disciplinata da una determina ma andrebbe concordata puntualmente con il Datore di lavoro, anche considerando che i dipendenti svolgono prioritariamente delle attività istituzionali, e dovrà trovare un'adeguata disciplina. Non bisogna andare in controtendenza rischiando di svuotare lo strumento dello SW, riducendo i servizi smartabili dall'alto.

Le nostre richieste in sintesi, di modifica e integrazione, alla documentazione proposta dall’Amministrazione sono principalmente queste:

L'amministrazione deve attivarsi al fine di fornire ai dipendenti, ammessi al lavoro in modalità agile, anche solo gradualmente e in rotazione, le specifiche dotazioni informatiche necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa, restando responsabile della adeguatezza e del buon funzionamento di tali dispositivi. Qualora ciò non fosse possibile occorre che garantisca un rimborso spese sostenute dal dipendente.

l’Amministrazione si impegna concretamente, tramite adeguate proposte emendative e le dovute interlocuzioni con l’autorità politica, al fine di poter corrispondere i buoni pasto e i rimborsi forfettari a partire dal mese di marzo 2020.

L’accesso al lavoro agile per il personale, di qualifica dirigenziale e non, deve avvenire nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dal presente disciplinare e pertanto qualora le domande superassero i limiti previsti dovrà essere garantita la rotazione del caso. E l’esercizio della prestazione lavorativa in modalità agile deve avvenire su base volontaria e occorre monitorare che ció avvenga al centro e territorialmente. Occorre adottare uno strumento snello e flessibile e non appesantirne la procedura a livello burocratico o con ardite interpretazioni soggettive.

La tutela assicurativa del lavoratore agile non deve differire da quella normalmente prevista per il lavoro svolto nella sede di servizio; pertanto, il lavoratore continuerà ad essere assicurato contro gli infortuni con copertura INAIL, anche nel tragitto dall’abitazione al luogo prescelto di svolgimento dell’attività in lavoro agile.

Per quanto riguarda il cd disciplinare si suggeriscono alcune modifiche:

il punto b, del comma 1, dell’articolo 2 circa la legge 104/92, e in merito al nucleo familiare, rischia di limitare la platea dei potenziali beneficiari, secondo noi non ha senso distinguere se il dipendente è convivente o meno con la persona disabile, e ciò solo perché potrebbe dare adito interpretazioni restrittive dell’istituto. E rischia di limitare gli effetti della portata della legge 104.

Articolo 3, comma 3. dovrebbe essere specificato adeguatamente la misura che si intende adottare in merito al dipendente interessato alla misura della quarantena e che sia rispondente al dettato emergenziale.

 

Articolo 4, andrebbe chiarito che devono essere considerate le giornate lavorative al 50% del singolo dipendente, e il 50% Massimo dei lavoratori in presenza dell’ufficio del servizio e del dipartimento. Percentuale che deve assicurare il distanziamento fisico e nelle stanze e garantire che il rientro avvenga in sicurezza. Andrebbe chiarito che in ufficio in cui le attività sono smartabili sia garantita la necessaria turnazione e rotazione tra lavoro in presenza e lavoro in modalità agile.

Comma 2 articolo 4 occorre riformulare la disposizione in modo da chiarire cosa si intenda per plafond di giornate smartabili.

Esplicitare in modo puntuale i casi, di cui al comma 3 dell’articolo 4, laddove è scritto: il responsabile di ciascuna Unità organizzativa ripartisce le giornate di lavoro secondo criteri di equità, privilegiando tra i destinatari della modalità agile i dipendenti che si trovano in una condizione di “maggiore esposizione a rischio contagio”, e che abbiano ricevuto parere del medico competente che prevede l’accesso al lavoro agile “in modalità organizzativa”?

 

Articolo 6, comma 4, in merito al diritto alla disconnessione, occorre sia garantita la reperibilità ma che la stessa sia circoscritta in un determinato range orario e non può avvenire fuori dall’orario di servizio lavoro prestato.

Articolo 6, comma 5, occorre circoscrivere e rimodulare la portata della disposizione in esame, in quanto non può essere il responsabile del servizio a decidere il rientro del personale, già in lavoro agile, ma eventualmente il dirigente che lo aveva a suo tempo autorizzato, per iscritto e per motivate e gravi esigenze di servizio. In quanto un eventuale diniego della concessione del lavoro agile deve essere debitamente motivata. Bisogna che sia neutralizzata la portata che rischia di derubricare lo smart working, si suggerisce di rivedere le modalità riportate nel comma, per evitare che il personale in presenza possa essere maggiore del 50%.

Articolo 10 non vengono menzionati nei commi della disposizione gli rls a cui comunque andrebbe data la debita informativa, così come avviene per lo smart working ordinario. Il comma 1 forse andrebbe riformulato o espunto.

Articolo 11, il comma 3 prevede uno scostamento del 10% superiore al 50%, che non comprendiamo.

Articolo 14 comma 2 dà adito a dubbi sarebbe il caso di riformulare la disposizione o addirittura cassare il comma in esame come anche quanto previsto nel comma 5.

In base alla norma l’elenco che andava fatto era delle attività da svolgere in modalità agile invece la determina fa un elenco delle attività indifferibili e un aspetto non trascurabile è aver ricompreso nelle attività indifferibile attività che fino ad ieri erano svolte da remoto e ci riferiamo in modo particolare al'attività di gestione stipendi delle Ragionerie territoriali.

Ma anche ad esempio:

Attività indifferibile degli RSPP non può essere disciplinata da una determina ma va concordato con il Datore di lavoro. Considerato che i dipendenti svolgono prioritariamente attività istituzionali.

Oppure

il servizio gestione badge è sempre stata svolta in modalità agile perchè oggi è tra le attività indifferibili. Sono presenti 5 unità in un'unica stanza per loro sono state previste tutte le norme di distanziamento o anche un Front-Office?

E se il personale svolge sia attività indifferibili e smartabili?

Andrebbero rivisti alcuni contenuti dei modelli e riallineati al testo del disciplinare.

Da ultimo è quanto mai opportuna che sia garantita e prevista una specifica contrattazione decentrata per il lavoro agile in modo da poter modificare le differenti tipologie di attività che si potrebbero avere sul territorio periferico rispetto a quanto stabilito al livello centrale. Ciò al fine di considerare tutte le fattispecie che si potrebbero determinare e adottare disposizioni uniformi che abbraccino tutti i servizi in modo adeguato.

Roma 30 settembre 2020

                                                                  Il Coordinamento

In allegato la documentazione