Si è svolta in data odierna la riunione in modalità remota (Web Meeting) inerente i criteri di distribuzione delle risorse di cui all’art. 3, comma 165, L. 350/2003.
Questa O.S. NON ha sottoscritto l’ipotesi di accordo sottoposta, perché ancora una volta tra i criteri è stato incluso l’apporto partecipativo, che penalizza le fasce dei lavoratori più deboli e oltretutto opera retroattivamente.
La nota positiva, emersa durante la riunione, e che è stata eliminata la valutazione individuale ed è stato, altresì, assicurato un impegno, per l’anno 2019, di riformulare la tabella delle presenze/assenze al fine di tutelare le fasce più deboli.
Inoltre, è stata richiesta, da parte dei firmatari, la modifica dell’iniziale tabella parametrale delle aree, modifica che abbassa i valori dell’area III e innalza lievemente quelli dell’area II, apportando un esiguo beneficio di circa 20 euro lorde, peccato ci si sia dimenticati della I area. Richiesta che nascerebbe perché l’area III usufruirebbe delle cd posizioni organizzative.
Al che abbiamo riaffermato che per noi il compenso delle posizioni organizzative non deve essere un mero arrotondamento stipendiale, bensì dovrebbe essere il giusto corrispettivo dato a chi ha svolto particolari attività lavorative assumendone le conseguenti responsabilità, il tutto regolato da criteri trasparenti. Il problema rimane che chi ha sottoscritto le stesse, consentendone la concessione in modo discrezionale senza alcun parametro oggettivo, ancora non ha capito che ha garantito di assegnare tale premialità in base solo alla vicinanza al “Sole” di turno.
Abbiamo, inoltre, colto l’occasione, per l’ennesima volta, per ripetere che il giusto riconoscimento all’area II, non deriva certo da quattro spiccioli di un parametro rivisto, ma dalla valorizzazione della professionalità maturata negli anni di attività svolte con dedizione e che pertanto dovrebbe essere riconosciuta attraverso un tanto atteso e auspicato passaggio tra le Aree, sia di area I che II come previsto dalla normativa vigente ed oltretutto ora anche previsto in forma semplificata.
La riunione è poi proseguita affrontando i seguenti argomenti, non certo di scarsa importanza:
- NUOVA DETERMINA DELL’ORARIO DI LAVORO:
È stato chiarito, in modo netto, che la modalità di svolgimento dell’attività ordinaria è il lavoro agile fino al 31 luglio p.v., attualmente garantito da disposizioni governative. E che, qualora venissero diramate nuove disposizioni riguardo a un ampliamento delle attività da svolgersi con la presenza fisica del personale sui luoghi di lavoro, il tutto dovrà avvenire assicurando la gradualità e la massima sicurezza (spazi adeguati a evitare assembramenti, distanziatori sociali idonei, sanificazione e pulizia quotidiana dei locali e fornitura dei necessari dpi del caso).
Pertanto la ripresa potrà avvenire nel pieno rispetto delle indicazioni contenute nella nota DAG n. 49001 del 12 maggio 2020, contenente “le linee guida del Datore di Lavoro per la regolamentazione delle misure per la “fase 2” nelle sedi centrali del MEF”, dettate dalla Capo Dipartimento DAG e le dotazioni DPI dovranno essere fornite dal datore di lavoro delle sedi centrali e territoriali MEF.
E’ stata ad ogni modo fornita una bozza con diversificazione dell’orario in entrata, nell’eventualità di un ampliamento delle attività da svolgersi in presenza fisica. Ma tale modalità di rientro con siffatti orari differenziati, dovrà avvenire, oltre che in totale sicurezza, con l’adozione, nelle sedi individuate, di specifica determina direttoriale, a livello Nazionale, per poi essere contrattata a livello territoriale con peculiare accordo con le OO.SS. e la RSU di pertinenza, qualora se ne ravvisino le indispensabili esigenze.
È stato chiesto, ed è stato accordato, che per il personale pendolare, che non ha possibilità di usufruire di trasporto con mezzi propri, per chi usufruisce della legge n. 104/92, con particolari patologie per se stessi e verso terzi, per i genitori con figli in età scolare e per quelle persone che hanno un’età a rischio, che lo stesso continui a prestare in ogni caso il proprio lavoro in modalità agile.
Per quei dirigenti che avevano già fatto delle fughe in avanti prevedendo un pronto rientro in servizio in deroga alla normativa vigente, ci sarà il richiamo al doveroso rispetto della normativa.
In merito alle diverse fasce di orario in entrata proposte, abbiamo chiesto chi e con quali criteri si scelga la fascia oraria. La risposta è che dovrà essere concordata in base alle esigenze di servizio tra il responsabile e il dipendente senza che sia imposta dall’alto. (Si allega ad ogni buon fine la bozza degli orari)
- BUONI PASTO:
Il D.L. 34 del 2020 non ha previsto, come avevamo auspicato, le necessarie risorse che garantissero la copertura degli oneri derivanti dalla specifica spesa e pertanto non potranno essere erogati per lo svolgimento delle attività in modalità di lavoro agile.
- PAGAMENTI VARI:
- CUT – il decreto per la ripartizione delle somme è in registrazione alla Corte dei Conti.
- Indennità per l’Antiriciclaggio, per le Posizioni Organizzative del 2019. Il pagamento entro giugno 2020.
- STABILIZZAZIONI:
L’Amministrazione ha affermato l’impegno a procedere a partire dal 1^ luglio p.v..
Concludiamo con una nota stonata, non l’unica, … un rappresentante sindacale, indiscutibilmente appartenente alle Agenzie, ha sostenuto che le risorse del decreto della cartolarizzazione non devono essere assegnate al personale del MEF, giacché lo stesso, a suo dire, non contribuisce minimamente a incrementare le risorse. Fortuna che ci ha pensato proprio l’Amministrazione del Mef a porre l’accento sul ruolo fondamentale ricoperto dal Dicastero nello svolgimento delle proprie missioni, attività e servizi di estrema importanza … per ricondurre tale soggetto alla realtà.
Roma, 21 maggio 2020
Il Coordinamento
In allegato Proposta rimodulazione orario di lavoro