NOTA UIL e UILPA: compromesse le corrette relazioni sindacali

Si fa riferimento all’Accordo relativo all’individuazione dei criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di sede per l’anno 2018, destinate al personale delle aree professionali della Direzione dei Servizi erogati alle Amministrazioni e ai terzi.

Al riguardo, si rileva che il predetto Accordo risulta essere stato sottoscritto in data 27 febbraio 2020 soltanto da una delle sei sigle sindacali presenti al tavolo di contrattazione mentre le rimanenti non hanno apposto la propria firma non condividendo il contenuto dell’ipotesi. Peraltro neanche la RSU - regolarmente costituita – risulta aver sottoscritto tale Accordo.

Il fatto che il predetto contratto integrativo possa essere stato considerato validamente stipulato e che lo stesso sia stato addirittura certificato dagli organi di controllo desta alquanto stupore, oltre che determinare profondo sconcerto, dal momento che esso sembra per lo più costituire la mera espressione di volontà della sola parte datoriale, sostanzialmente quindi frutto di un atteggiamento decisionistico tipicamente unilaterale.

Invero, l’avallo di un’unica sigla sindacale - in presenza di un’ampia e variegata platea di rappresentanza sindacale - non avrebbe dovuto in alcun modo apparire di per sé sufficiente a prefigurare l’ipotesi di costituzione del “massimo consenso possibile” cui – in linea di principio generale - l’ARAN fa riferimento per attribuire validità alle contrattazioni a livello decentrato. Tale discrasia risulta ancora più evidente ove si consideri che il processo di valutazione del raggiungimento del “massimo consenso possibile” debba tenere conto sia del grado di rappresentatività locale delle sigle ammesse alle trattative sia del fatto che acconsentano alla stipulazione dell'accordo il maggior numero possibile delle stesse (vedi orientamento Aran CQRS126 del 19/02/2020).

Peraltro, se all’esiguità rappresentativa che ha caratterizzato la stipulazione dell’Accordo di che trattasi si aggiunge anche l’ulteriore grave elemento e cioè che neanche la RSU – che ricordiamo è parte della delegazione trattante assieme alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL – abbia sottoscritto l’ipotesi, l’assenza di ogni legittimo presupposto per ravvisare il principio del “massimo consenso possibile” risulta di palmare evidenza.

La mancata apposizione della firma da parte della RSU – che costituisce l’espressione massima della rappresentanza dei lavoratori nei singoli luoghi di lavoro – sarebbe di per sé già sufficiente ad inficiare la procedura dell’avvenuta stipulazione, e ciò anche in relazione a quanto rappresentato dall’Aran in altro orientamento (CQRS130 del 19/02/2020) che – seppure si riferisca ad altra fattispecie – precisa come in sede di contrattazione integrativa la RSU si identifichi in uno dei soggetti necessari della delegazione sindacale per la contrattazione integrativa, lasciando intendere che in mancanza della RSU – ad esempio perché decaduta - gli accordi vigenti in materia di prerogative sindacali non prevedono alcuna norma che legittimi la prosecuzione delle trattative con le sole organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL. Da tale assunto, si ricava quindi, che la mancata sottoscrizione di un accordo di sede da parte della RSU, costituisce elemento pregiudizievole rispetto alla legittimazione dello stesso.

Sul punto, si richiama la sentenza n. 3013 del 30 luglio 2010 con la quale il Tribunale Cassino si è pronunciato negativamente sulla validità di un contratto integrativo stipulato nel comparto scuola non sottoscritto dalla RSU come organismo. Si tratta di una sentenza di particolare importanza in quanto, pur in assenza di regole esplicite nel CCNL di comparto sulla validità dei contratti integrativi, ha sancito la centralità del ruolo della RSU nella contrattazione nei luoghi di lavoro, ruolo che non può essere in alcun modo “bypassato”.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, diffidiamo quindi l’Amministrazione a provvedere all’immediata sospensione dell’efficacia dell’Accordo in questione, al suo formale ritiro presso l’Aran ed alla tempestiva riconvocazione delle parti per dare il via ad una nuova contrattazione.

Si diffida, peraltro, l’Amministrazione medesima a non procedere all’erogazione delle quote di salario accessorio calcolate sulla base dell’Accordo in argomento.

Consideriamo quanto avvenuto di una gravità assoluta in quanto lesiva del principio della rappresentanza dei lavoratori e del ruolo della contrattazione che

– in tale circostanza – risulta essere stata svilita e depauperata della sua essenza fondamentale che è quella di raggiungere – attraverso gli strumenti di partecipazione – la più ampia condivisione di scelte che – gioco forza - devono viaggiare su dei binari paralleli, in quanto sintesi del bilanciamento tra le esigenze di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e le legittime aspettative dei lavoratori.

In un clima di rispetto reciproco, auspichiamo quindi una pacifica risoluzione della vicenda, mirata altresì a ripristinare la correttezza del sistema delle relazioni sindacali e la democrazia nei luoghi di lavoro. Diversamente, al fine della ripresa della trattativa, ci troveremo costretti a procedere in via giudiziaria per l’accertamento dell’illegittimità dell’accordo integrativo e per la denuncia dell’antisindacalità della parte datoriale.

Distinti saluti.

 

                       IL SEGRETARIO CONFEDERALE                                                 IL SEGRETARIO GENERALE

                                     DELLA UIL                                                                                 DELLA UILPA

                             (F.to Antonio Foccillo)                                                                      (F.to Nicola Turco)

 

In allegato la nota trasmessa all' Amministrazione