Signori ci risiamo, la storia purtroppo si ripete. Ancora una volta abbiamo l’impressione che la DGT sia più interessata a proclami e annunci pubblicitari che alle reali esigenze di uffici, personale e utenti.
Ci riferiamo nell’occasione ad una questione che sembra aver assunto per la nostra amministrazione profili di assoluta rilevanza e urgenza, ossia quella della tutela del diritto al contraddittorio orale nel processo tributario mediante svolgimento delle udienze pubbliche da remoto.
Giova premettere che la facoltà per le parti processuali di partecipare a distanza alla discussione in pubblica udienza era già prevista dall’art.16, 4 comma, del D.L. n.119 del 23 ottobre 2018 e che di recente la DGT si era organizzata per dare attuazione a tale disposizione, avviando una fase di sperimentazione presso poche sedi e consegnando a inizio anno a tutte le CCTT un monitor da installare nelle aule di udienza.
Sopraggiunta peraltro l’emergenza, qualcuno ha immediatamente cambiato marcia e deciso che in un lasso di tempo estremamente più breve si poteva superare il progetto originario e garantire a tutti i soggetti coinvolti nel processo tributario - parti processuali, giudici e personale - la possibilità di partecipare da remoto alle udienze del processo tributario.
Ha deciso in altri termini che proprio in una situazione di massima difficoltà per gli uffici e per l’intero Paese, in cui tra l’altro le linee sono praticamente sature ed i collegamenti ancora più instabili, sarebbe stato possibile realizzare con una piattaforma sperimentale e in pochi giorni un progetto molto più complesso di quello appena avviato!
Considerata la situazione degli uffici, già alle prese con la gestione di una straordinaria situazione di emergenza e costretti all’improvviso a confrontarsi con nuovi modelli organizzativi, a nostro avviso sarebbe stato sufficiente e più prudente applicare per ora - e magari per tutta la durata del periodo di emergenza - la regola del contraddittorio scritto (regola peraltro espressamente prevista dall’art.83, comma 7, lett. h) del D.L. n.18 del 17.3.2020 e già applicata da numerosi Presidenti delle CCTT Regionali e Provinciali).
O magari apportare qualche piccola modifica all’applicativo in uso per consentire ad esempio ai segretari di sezione di convocare le parti ad orari diversi per ogni procedimento da trattare nella stessa udienza, visto che l’attuale sistema informativo non lo consente.
D’altra parte è noto agli operatori della giustizia tributaria che nel processo tributario non sono ammesse prove testimoniali e nella quasi totalità dei casi partecipano all’udienza pubblica solo i difensori di due parti processuali. Non si può pertanto escludere che in molti casi, ove siano disponibili aule di dimensioni adeguate per accogliere in sicurezza 6 persone, si possa svolgere regolarmente una pubblica udienza, magari nel rispetto delle cautele previste dalle norme vigenti (distanziamento di un metro, arieggiamento locali, utilizzo di dpi come mascherine e gel disinfettanti, etc…) e di eventuali ulteriori misure già adottate in molte Commissioni (accesso in aula consentito ad un solo difensore per parte e scaglionamento degli orari di trattazione dei singoli procedimenti).
Esistevano in altri termini diverse soluzioni, tutte praticabili, inclusa quella di provare ad attuare in tempi più rapidi il progetto originario, dotando nel frattempo personale e giudici di strumenti adeguati e di un minimo di formazione.
Ed invece la DGT, senza esitazione, ha da un lato accertato che la previsione dell’art.83, comma 7, lett. f), del D.L. n.18/2020, espressamente riferita alle sole udienze civili, risultava compatibile ed immediatamente applicabile anche ai procedimenti davanti alle CCTT ai sensi del successivo comma 21; dall’altro stabilito che questo era il momento propizio per puntare ancora più in alto e realizzare in pochissimo tempo un obiettivo decisamente più ambizioso di quello che non era stato conseguito in due anni.
E lo ha fatto inviando al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria una nota e uno schema di decreto sostanzialmente di 3 articoli da cui, al di là di una sommaria descrizione delle modalità di svolgimento dell’udienza da remoto, si rileva: in primo luogo che sarà utilizzata come soluzione temporanea e provvisoria la piattaforma di skype for business, di cui per l’anno 2020 era programmata la sperimentazione su un ristretto numero di sedi … nelle more di una più ampia disamina delle varie soluzioni tecnologiche disponibili sul mercato; ed in secondo luogo, che ove le cose non dovessero andar bene per problemi di linea, “il Presidente sospende l’udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvia la stessa” (art.3 comma 6) e che “qualora non sia possibile procedere con la sottoscrizione digitale di cui al comma 3, il segretario procede a effettuare copia informatica del verbale sottoscritto con firma autografa ed inserirla nel fascicolo informatico d’ufficio, previa apposizione della propria firma digitale” (art.4 comma 4).
Ora per quanto possa apparire singolare ma apprezzabile che nel primo provvedimento adottato per disciplinare la futuristica nuova udienza da remoto nel processo tributario, ci si preoccupi scaramanticamente di elencare in dettaglio gli adempimenti da porre essere in caso d’insuccesso, ci sembra doveroso esprimere al riguardo alcune perplessità, operando un confronto con l’organizzazione della giustizia ordinaria.
1 Nella giustizia civile ci risulta che i giudici togati siano stati formati in tempo utile e già da tempo in possesso di pc forniti dal Ministero della Giustizia muniti di tutti gli applicativi necessari per operare da remoto (hanno addirittura a disposizione una consolle ed un redattore di atti!); nella giustizia tributaria, viceversa, né i giudici, né i colleghi hanno ricevuto una pur minima formazione e soprattutto hanno dotazioni hardware e software adeguate (molti giudici non dispongono infatti neppure di un dispositivo di firma digitale o di un pc ed i colleghi delle CCTT - anche coloro che stanno già lavorando in modalità agile - lo fanno utilizzando strumenti di proprietà di vario genere);
2 I giudici ordinari operano sulla piattaforma diversa e più stabile di teams - la stessa che sembra debba essere utilizzata in via definitiva anche dalle CCTT, dopo aver magari inutilmente penato per acquisire dimestichezza con quella provvisoria! - che consente direttamente al giudice di abilitare contestualmente tutte le parti ad accedere, in qualsiasi momento e per tutto il tempo in cui si svolge l’udienza, ad una sorta di aula virtuale; il programma di skype for business implica viceversa che i segretari di sezione, già in difficoltà a collaborare in sede con giudici piuttosto “frettolosi e distratti” normalmente disponibili giusto per il tempo dell’udienza, svolgano il ruolo di veri e propri registi, contattando preventivamente e singolarmente ognuno dei soggetti coinvolti (parti e Giudici) e verificando da casa che tutti siano sempre connessi e partecipi delle attività svolte da remoto;
3 Non da ultimo nella giustizia ordinaria i giudici da tempo redigono, firmano digitalmente e depositano direttamente tutti i verbali e i provvedimenti adottati, sicchè i cancellieri si limitano ad eseguire una semplice operazione di conferma e accettazione (sostanzialmente analoga a quella che eseguono gli operatori delle CCTT quando abbinano al relativo fascicolo informatico gli atti depositati telematicamente dalle parti). Il PTT è viceversa incompleto, perchè ancora oggi la possibilità di depositare documenti per via telematica è riservata esclusivamente alle parti processuali ed al personale di segreteria. Ciò significa che il segretario di sezione, oltre ad organizzare l’udienza da remoto, per ogni procedimento sarà impegnato a smistare e recupere tutti i documenti - verbali, ordinanze, sentenze - che dei giudici non sempre esperti e con propri mezzi dovranno poi collazionare, scansionare, firmare digitalmente, scambiarsi tra loro via mail ed infine restituire al segretario stesso per il deposito.
Alla luce delle predette riflessioni avremmo davvero apprezzato se almeno in questa occasione, visto il momento estremamente drammatico e delicato per l’intero paese, la dirigenza della Giustizia Tributaria avesse dato prova di maggior prudenza e magari, prima di annunciare al mondo la nascita prematura dell’udienza da remoto nel processo tributario, avesse coinvolto le organizzazioni sindacali o qualche ufficio operativo per acquisirne preventivamente il parere.
I colleghi degli uffici periferici, malgrado i cronici e crescenti problemi di organico delle segreterie, l’età media avanzata, l’assenza di formazione e di strumenti adeguati, negli ultimi dieci anni sono riusciti, con encomiabile spirito di sacrificio e talvolta con sofferenza (come è accaduto in occasione dell’introduzione del CUT o dell’avvio del processo telematico), a compensare le mancanze e l’arroganza di una dirigenza che sempre più spesso da la triste impressione – anche in momenti come questo - di essere più preoccupata di acquisire visibilità che di aiutare gli uffici a risolvere i reali problemi dell’utenza.
Mai come stavolta però potrebbe risultare difficile rimediare in corso d’opera alle conseguenze derivanti dall’ultimo sussulto innovativo dei vertici della giustizia tributaria e mai come stavolta abbiamo quindi il forte timore … che la gatta frettolosa rischi di partorire gattini ciechi!
Roma, 4 maggio 2020
Il Coordinamento