DECRETO LEGGE 17 marzo 2020 n. 18

 

Viste le continue richieste, di seguito vi riportiamo gli articoli del DL n. 18 del 17 marzo 2020, dato che alcune disposizioni sono state oggetto di dubbi applicativi. Le fonti che sono state utilizzate sono quelle derivate anche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In ogni caso servono per fini illustrativi e invitiamo tutti comunque ad aspettare le circolari applicative ufficiali dell’Amministrazione.

 

DECRETO LEGGE 17 marzo 2020 n. 18

Art.24

(Estensione durata permessi retribuiti per 104)

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (per assistenza e personale), è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Esempio: 3 giorni a marzo e 3 giorni ad aprile più 12 complessivi che potranno essere ripartiti tra i due mesi liberamente. Qualora si dovesse avere il possesso di altra 104 per assistenza i giorni raddoppiano (6+6+24)

Art. 25

(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico)

In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado è prevista la fruizione del congedo che è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni per ciascun genitore, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Puó essere fruita per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a quindici giorni e per i figli di età non superiore ai 12 anni per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, nonché per i figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni non è prevista alcuna retribuzione.

Art. 63

(Premio ai lavoratori dipendenti)

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Art. 87

(Misure straordinarie in materia di lavoro agile)

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni;

Si limita pertanto la presenza del personale negli uffici, saranno assicurare esclusivamente le attività che individuate come indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione degli aspetti amministrativi derivanti dalla gestione dell’emergenza;

Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma e nella modalitá semplificata, dettata dall'emergenza, le amministrazioni utilizzeranno gli strumenti delle ferie pregresse, nel rispetto della contrattazione collettiva, altresí dopo aver esperite tutte possibilità ed aver verificato l’impossibilità del ricorso agli altri istituti contrattuali le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio; il predetto periodo di esenzione dal servizio costituisce a tutti gli effetti di legge servizio prestato.

Roma, 19 marzo 2020

                                   Il Coordinamento

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