Si fa riferimento alla nota del 6 agosto 2019, n. 90371, con la quale codesta Amministrazione ha fornito alcune risposte a questa O.S. in merito alla presenza presso il Palazzo delle finanze di Via XX Settembre della figura di un consulente per la sicurezza ombra e della squadra antincendio bis.
Dalla nota di risposta veniamo a conoscenza che non erano delle strampalate voci quelle in merito alla presenza delle figure summenzionate, dato che la loro presenza è stata confermata nella citata nota.
E va da sé che le motivazioni addotte dalla stessa Amministrazione sull’esigenza dell’esistenza di queste figure ci appaiono alquanto lacunose e oseremmo affermare normativamente inappropriate.
Infatti, si arriva a giustificare l’istituzione di tale ulteriore squadra di emergenza antincendio, richiamando il Titolo V del D.M. 18 settembre 2002 come modificato ed integrato con D.M. 19 settembre 2015, le cui disposizioni contenute riguarderebbero però l’aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002. Gli interrogativi a questo punto sorgono spontanei: Ma il Mef ha forse cambiato la sua mission e sta tramutandosi in una struttura sanitaria pubblica?
Difatti il predetto decreto impartirebbe alcune disposizioni in merito alla prevenzione incendi alle seguenti strutture:
strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno;
strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno;
strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quale riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.
Senza voler entrare nello specifico dei vari punti, è palese che il Ministero non abbia niente a che fare con le predette strutture, e tanto meno col Presidio medico.
Ma oltretutto l’Amministrazione ci tiene a precisare nella nota che “Le attività del personale specializzato sono inserite nell’organizzazione del servizio antincendio della sede, come può essere agevolmente dedotto dal relativo documento che disciplina le attività e le procedure, e sono svolte in assoluto coordinamento con il personale dell’Amministrazione incaricato per tale ambito ai sensi del D.LGS. n. 81/2008 (Responsabile dell’emergenza e addetti antincendio)”. Peccato però che non basti inserire un trafiletto per giustificare il ricorso alle consulenze esterne. Oltretutto sempre sotto monitoraggio dai vari Ministeri per la crescita esponenziale del costo delle consulenze stesse. Ed è inoltre alquanto strano che nei vari incontri in materia di gestione delle attività di emergenza avutisi con l’Amministrazione e con la figura del coordinatore della squadra di emergenza della nostra sede, non si faccia mai menzione né dell’esistenza della squadra bis né, soprattutto, del ruolo da essa ricoperto e quali attività mai vengano svolte dagli addetti tecnici relativi.
Quindi come si può pensare a un’adeguata attività emergenziale nella nostra sede se si ha una totale mancanza di coordinamento con il personale addetto ufficiale?
Ci chiediamo come possono 2+2 addetti di tale squadra bis, oltretutto a rotazione, svolgere un siffatto compito emergenziale quando la stessa Amministrazione ritiene che ben 123 addetti della squadra di emergenza ufficiale siano insufficienti? E come mai per gli addetti della squadra di emergenza ufficiali non si è stati in grado di reperire le risorse per un giusto compenso dai capitoli del Bilancio del MEF come per la squadra bis, mentre sono stati sottratti dal FUA?
La nota, se ci tranquillizza sull’esistenza della squadra di emergenza bis e sul consulente per la sicurezza ombra, ci rafforza però gli interrogativi su tale necessità di figure duplicate e sullo spreco di soldi derivante.
Difatti ci appare alquanto forzata la necessità di procacciare un’altra figura consulenziale in materia di sicurezza quando nel nostro Dicastero si ha un ufficio preposto, all’interno della Drialag, che svolgerebbe tali funzioni e per di più con una specifica figura, che ai sensi del D.lgs. n.81/2008, svolge il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Qualcosa quindi non quadra e non tornerebbe: come si coniugherebbero i compiti svolti da tale figura esterna con quelli svolti dalle professionalità del Dicastero in esame? Come si giustificherebbe tale duplicazione di ruoli?
Vorremmo per i motivi su esposti acquisire il capitolato che riporta i compiti e il pertinente compenso sia della squadra summenzionata che per tale consulente esterno.
Infine vorremmo essere rassicurati, per scongiurare l’eventualità, che tale continuo ricorso ai consulenti esterni (Consip? O di quale altra società) non si vada a ricondurre a un danno erariale.
Roma, 2 ottobre 2019
Il Coordinatore Generale Il Coordinatore Sostituto
Andrea G. Bordini Nicola Privitera