Torniamo su una vecchia questione, come ricorderete ben più di 6 mesi fa avevamo messo in evidenza una scarsa trasparenza nell’assegnazione degli incarichi al MEF, permettendo in tal modo di operare con una certa discrezionalità sul territorio e proprio per tali motivi facemmo un doveroso accesso agli atti. E al riguardo segnaliamo, tra le altre cose, che non abbiamo ricevuto alcuna risposta dinamica nel merito ... il che avallerebbe i nostri dubbi non tanto amletici.
E oggi tornando al passato e su tale materia, vogliamo porre l’attenzione su una circolare adottata dalla Direzione del personale del DAG, la n. 107910 del 29/9/2015 (va detto ...anche scritta male… ma questa è un’altra storia), a firma del, non rimpianto, precedente direttore generale del DAG, con la quale l’Amministrazione aveva preteso di attrarre nel regime di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale anche i compensi derivanti dagli incarichi di commissario ad acta per l’esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo, con conseguente obbligo di versamento dei compensi al fondo dell’Amministrazione di appartenenza.
Tuttavia, tale sistema architettato, risultava essere oltremodo penalizzante per il personale, in quanto operava in contrasto sia con quanto sostenuto dal Dipartimento della funzione pubblica e veniva ribattuto dall’Avvocatura dello Stato con il parere n. 521594 del 18/11/2015. Difatti l’Avvocatura aveva infatti disposto che l’incarico di commissario ad acta, conferito dall’Autorità giudiziaria (…), proprio perché finalizzato all’esecuzione del giudicato e non alla cura degli interessi pubblici dell’amministrazione interessata, deve ritenersi escluso dal principio di onnicomprensività del trattamento retributivo.
E quindi conseguiva che tutti i dirigenti che avevano svolto tali incarichi di commissario ad acta, versando i relativi compensi al fondo dell’Amministrazione, hanno rappresentato le proprie contestazioni potendo agire in giudizio al fine di rivendicare tali loro compensi versati erroneamente.
Ma ciò che ci preme sottolineare è … chi pagherà i conseguenti costi derivanti da tale metodo introdotto con la suddetta circolare?
Ai posteri l'ardua sentenza.
Roma 21 maggio 2019
Il Coordinamento