In occasione del pagamento del compenso relativo al comma 165 (Cartolarizzazione) per l’anno 2016 con esigibilità dalla data odierna, abbiamo avuto modo di riscontrare, così come è avvenuto per la precedente erogazione avvenuta a dicembre, che ancora una volta sono stati completamente esclusi dal beneficio alcuni lavoratori che, nel corso dell’anno di riferimento, avrebbero subito la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio anche per un solo giorno lavorativo.
L’accordo sottoscritto dalle OO.SS. in data 14 settembre 2017 relativo alle modalità di ripartizione dei compensi di cui all’art. 3 comma 165 L. 350/2003 riporta, nella parte riservata ai criteri di distribuzione per il personale non dirigente, l’ipotesi di mancata erogazione delle somme “al personale al quale siano state erogate le sanzioni disciplinari del licenziamento e della sospensione dal servizio per fatti relativi al 2015 e 2016”.
In via generale, le sanzioni previste dal CCNL che vanno dal semplice rimprovero verbale fino ad arrivare, per le violazioni più gravi, al licenziamento senza preavviso. Per quel che riguarda le sospensioni dal servizio, la stessa disciplina prevede due tipologie di sanzione, una fino ad un massimo di 10 giorni e l’altra da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi, correlate evidentemente ad una diverso “peso” attribuito al fatto contestato. Inoltre, il D. lgs 150/2009 ha introdotto la facoltà di procedere ad un sospensione cautelare a condizione che i fatti contestati, se accertati, siano tali da comportare l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento.
In tutti i casi in cui debba applicarsi un provvedimento punitivo, l’Amministrazione è comunque obbligata ad applicare i principi, garantiti dalla Costituzione e da numerose sentenze della Corte di Cassazione, di gradualità e proporzionalità della sanzione.
Nel caso in questione, appare evidente come considerare che la sospensione dal servizio per uno o pochi giorni costituisca causa per il mancato versamento dell’intero compenso previsto dalla Cartolarizzazione, configuri una palese violazione dei principi costituzionali sopra evidenziati. Non è infatti accettabile equiparare situazioni sideralmente distanti le une dalle altre ai fini di una sanzione economica pesantissima, e che riteniamo sia dovuta ad una interpretazione dell’accordo, da parte dell’Amministrazione, eccessivamente estensiva ed oltremodo penalizzante per il personale coinvolto. Riteniamo infatti che la previsione contenuta possa riferirsi principalmente ai casi di sospensione legata ad un possibile futuro licenziamento, o in subordine a quella che prevede la privazione della retribuzione da 11 giorni a 6 mesi, e non possa essere estesa alla sanzione, certamente meno grave, della sospensione da 1 a 10 giorni.
Invitiamo dunque l’Amministrazione a rivedere un’interpretazione che riteniamo errata poiché profondamente iniqua e sproporzionata, e che certamente non avremmo potuto dare all’atto della sottoscrizione dell’accordo che, giova ricordare, è soggetto alla normativa che disciplina le materie riservate alla contrattazione integrativa, e dunque sottratte a qualsiasi tipo di decisione unilaterale; chiediamo, di conseguenza, che vengano al più presto sanate le situazioni denunciate.
In attesa di un solerte riscontro, si porgono cordiali saluti
Roma, 23 febbraio 2018
Il Coordinatore Generale Il Vice Coordinatore
Andrea G. Bordini Nicola Privitera