VALUTAZIONI DIRETTIVA N. 1 DGT

 

RIORDINO COMPETENZE GESTIONALI E AMMINISTRATIVO-CONTABILI DELLE CC.TT. CON
DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2012 – INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ATTUAZIONE DEL
DECRETO GENERALE DELLE FINANZE N. 26489 DEL 23.12.2011.

Ci è pervenuta in queste ore – finalmente adempiendo all’obbligo di informazione PREVENTIVA alle OO.SS. – la Direttiva n. 1 della Direzione della Giustizia Tributaria relativa al riordino delle competenze gestionali e amministrative – contabili delle CC.TT. con decorrenza 01.01.2012 in attuazione del Decreto del Direttore generale delle Finanze n. 26489 del 23.12.2011.
In primis diciamo che tale Direttiva “fotografa” per gli adempimenti previsti in capo ai Direttori delle CTP e ai Dirigenti delle CTR la situazione oggi esistente, non portando cioè grosse novità di rilievo, mentre ci preme sottolineare qualche anomalia in capo a quanto più sotto andiamo elencando:
Direttori delle CTP quali “datori di lavoro” così individuati dalla Direttiva adottata in data 2 agosto 2011 dal Ministro dell’economia e delle Finanze, registrato alla Corte dei Conti il 14.09.2011, circa la sicurezza nei luoghi di lavoro. Le osservazioni e le critiche che vogliamo evidenziare riguardano proprio quanto emerge dalla lettura della Direttiva e specificatamente quanto risulta a pag. 9.
E’ di tutta evidenza che se l’impianto di tutto il Decreto in esame prevede un “accentramento, razionalizzazione e uniformazione dei processi amministrativo-contabili presso i Direttori di segreteria delle CTR aventi qualifica dirigenziale con lo scopo di favorire l’incremento dei livelli di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, soprattutto in termini di maggiore coesione sinergica”, non si comprende perché i Direttori delle CTP devono rimanere gli unici responsabili anche penalmente di Uffici che poi di fatto non possono gestire dal punto di vista della spesa, come quando vengono di fatto ritenuti datori di lavoro nel caso della questione della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Infatti tale scelta normativa di datore di lavoro confligge non poco con quanto previsto e contenuto nell’art. 2 del D.lgs n. 81 del 9.4.2008 che presuppone una piena autonomia decisionale di spesa – autonomia che in questo caso è di fatto censurata perché subordinata ad una autorizzazione in capo ai Dirigenti delle CTR o meglio perché non esiste nessuna capacità di spesa.
Pertanto delle due l’una, o si riconosce a tali Direttori un autonomia di spesa – che preveda uno specifico accreditamento per far fronte almeno alle possibili urgenze per la gestione del ruolo di datori di lavoro – oppure si demandi tale responsabilità direttamente ai Dirigenti delle CTR cui tra l’altro sono conferiti i poteri di decisione e di spesa in relazione alle esigenze delle CTP.
E ancora per quale motivo si è ben pensato di prevedere adeguati corsi di formazione per la funzione di RSSP mentre per i Direttori - datori di lavoro - non si è concretizzata nessuna formazione specifica?
E ancora per il contributo unificato restiamo in attesa dopo le opportune sollecitudini alla DGT di vedere attuata una mirata formazione al personale interessato e non di meno conoscere la valutazione dei dubbi interpretativi già più volte sollevati da questa sola organizzazione sindacale.

Roma, 20 marzo 2012

BORDINI Andrea G.                                                              ZANETTI Massimo