Sono numerose le segnalazioni e le istanze di chiarimento pervenute - direttamente o per il tramite delle strutture - in ordine agli effetti ed alle conseguenze che l’applicazione della circolare Inps n. 94 del 31 maggio 2017 avrebbe potuto avere sul personale del Pubblico Impiego in conseguenza dell’eventuale mancato aggiornamento della posizione contributiva.
La materia di per sé risulta alquanto complessa, considerato in particolare che nel tempo più norme si sono sovrapposte e sedimentate ingenerando, di fatto, notevole confusione.
Pertanto, nonostante le risposte rassicuranti che alcune Amministrazioni hanno inteso fornire - seppure nelle vie brevi - alle richieste di varie strutture Uilpa, la problematica impone di fare chiarezza.
Va preliminarmente osservato che, trattandosi di versamenti contributivi in costanza di rapporto di lavoro, la relazione principale è quella che intercorre tra l’INPS (a suo tempo INPDAP) e l’ente datore di lavoro - Ministero, Agenzia, Ente, ecc. - il quale ha il dovere di versare quanto dovuto all’Istituto Previdenziale, compresa la quota che lo stesso trattiene direttamente sulla busta paga del dipendente, futuro beneficiario del trattamento pensionistico.
Quindi, paradossalmente, nell’ipotesi di mancato versamento di tali somme, ci troveremmo di fronte ad un caso di evasione contributiva interna corporis ovvero compiuta dallo Stato in favore di se stesso.
La Uil, sull’argomento, è intervenuta unitariamente a CGIL e CISL il 17 ottobre u.s. con una richiesta di chiarimento ai Ministeri vigilanti, cui ha fatto seguito la circolare dell’INPS n. 169 del 15 novembre 2017, che sostituisce la precedente n. 94 del 31 maggio 2017.
Tuttavia la nuova circolare Inps, pur avendo per oggetto “Chiarimenti”, a nostro avviso non chiarisce - né definitivamente né completamente - tutti i dubbi e le problematiche inerenti gli effetti del mancato versamento contributivo da parte di un’Amministrazione Pubblica e, nel contempo, non garantisce il pieno recupero delle somme spettanti. Nulla rileva, peraltro, il rinvio temporale operato dalla circolare stessa che posticipa al 1 gennaio 2019 l’applicazione delle disposizioni ivi contenute.
A nostro parere si rende, dunque, necessario un intervento legislativo volto a chiarire, possibilmente attraverso una norma di interpretazione autentica, la problematica in argomento e, conseguentemente, a superare l’impasse determinato dal groviglio normativo e dal rimpallo di responsabilità, i cui effetti ricadono unicamente sui dipendenti che hanno subìto il danno del mancato versamento all’INPS dei contributi previdenziali comunque trattenuti dal proprio datore di lavoro.
Alla luce delle suesposte considerazioni, i nostri consulenti legali hanno predisposto un atto di “diffida e messa in mora” con il quale il dipendente, in via cautelare, può chiedere all’Inps e al proprio datore di lavoro di verificare la propria situazione previdenziale, intimando ad entrambi di provvedere agli eventuali mancati adempimenti.
Fraterni Saluti.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi ai propi referenti o alle UILPA territoriali.
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Turco