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Applicazione art. 32 CCNL 2016 2018 _ Parere ARAN

Facendo seguito alla nostra nota dell’11 aprile 2018 pari oggetto, con la quale la scrivente contestava, nei metodi e nel contenuto, la circolare del Capo Dipartimento attraverso cui veniva fornita al personale un’interpretazione unilaterale e, a nostro parere, apocrifa sull’applicazione delle novità contenute nell’art.32 del nuovo Contratto Collettivo Nazionale, ed in esito alla richiesta fatta all’Aran al fine di ottenere un’interpretazione autentica sulla corretta fruizione dei relativi permessi, la stessa Aran nei giorni scorsi ha emanato ufficialmente un parere sull’argomento, in cui viene evidenziato ciò che era da noi sostenuto fin dall’entrata in vigore del CCNL.

Infatti, a differenza della nota del Dag secondo cui i suddetti permessi “non sono più fruibili per frazione di ora, e non possono essere fruite nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”, il parere dell’Aran, che ad ogni buon fine si allega alla presente, ribalta decisamente la prospettiva dell’Amministrazione, in quanto viene chiarito, al di là di ogni dubbio, che la previsione contenuta nel comma 2, lettera b) dell’art.32 è finalizzata ad evitare un’eccessiva frammentazione dei permessi, che potrebbe essere determinata da un utilizzo dell’istituto periodico o frequente, anche se temporalmente circoscritto nella durata. Coerentemente con tale finalità, evitando al contempo problematiche applicative non facilmente gestibili, si ritiene che l’espressione “non sono fruibili per frazione di ora” possa essere interpretata nel senso che i permessi in questione non sono fruibili per un arco temporale inferiore ad una sola ora. Conseguentemente, il dipendente non potrà fruirne per 20 o anche per 50 minuti, mentre si ritiene possibile, in coerenza con la finalità ricordata, l’utilizzo per periodi composti da un’ora o da un numero intero di ore, seguiti da frazioni di ora (ad esempio, un’ora e quindici minuti, un’ora e trenta, due ore e venti ecc.).

Non di meno, viene inoltre spiegato che “si ritiene possibile consentire, ad esempio, la fruizione del permesso per motivi personali e familiari […] anche nei casi in cui, nella stessa giornata, il dipendente abbia fruito o intenda fruire di altra tipologia di permesso orario, che configuri un suo diritto soggettivo, non limitato da alcuna valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio, come nel caso dell’art.33 della legge n.104/1992 o dell’art.39 del d.lgs. n.151/2001”.

Appare dunque evidente come l’Amministrazione debba attivarsi, senza indugio, non solo nel ritirare la citata nota esplicativa, ma anche e soprattutto nell’adeguare gli applicativi di gestione delle presenze dei dipendenti, con effetto retroattivo, al dettato dell’ARAN.

Cordiali saluti.

 

   Il Coordinatore Generale                      Il Vice Coordinatore Sostituto        

      Andrea G. Bordini                                     Nicola PRIVITERA    

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