Continuano a giungere segnalazioni riguardanti un’irregolare applicazione dei criteri per l’assegnazione di incarichi esterni, sia istituzionali che autorizzati, che sarebbero in molti casi in evidente contrasto con i limiti contenuti nella recente direttiva emanata.
Parrebbe infatti che per oltre 130 casi si potrebbero riscontrare delle anomalie relative sia al numero di incarichi assegnati che al cumulo, nelle stesse persone, di compensi particolarmente remunerativi: in particolare, risulterebbe che ad oltre 70 dipendenti siano stati assegnati più di tre incarichi (in alcuni casi anche 5 o 6), e di questi circa venti siano tutti remunerati, in palese violazione del limite previsto dalla citata direttiva. Sembrerebbe inoltre che alcuni colleghi risultino più “fortunati” di altri in quanto assegnatari ciascuno di più di un incarico per il cui svolgimento sono previsti importi particolarmente elevati, a prescindere dall’anzianità, dalla qualifica e dai titoli posseduti.
Non sarebbe inoltre neanche garantito un sufficiente livello di trasparenza: in numerosi casi non è riportato nemmeno il compenso dell’incarico e compare la dicitura “Da determinare” oppure “commisurato al 10% del D.G”, cos’ come si è notato che molti incarichi non remunerati riguardano supplenze che vengono effettivamente conferite senza che il compenso percepito venga pubblicato. Non si capisce nemmeno l’elevata concentrazione di questa tipologia di incarichi tra dipendenti che già sono assegnatari di numerosi incarichi remunerati. Si tenga presente, in merito, che si tratta comunque di maggiori opportunità (in termini di potenziali guadagni, minore presenza in ufficio, motivazioni fattori personali, eventuali rimborsi spese in posti selezionati ecc.). è appena il caso di ricordare, ad ogni buon fine, che mentre gli incarichi istituzionali che riguardano gli ambiti scolastici richiedono complessivamente un impegno annuale che non supera qualche settimana, quelli autorizzati che prevedono compensi elevati ed un livello di responsabilità certamente maggiore prevedono un impegno personale sensibilmente maggiore, che fisiologicamente comportano una sottrazione di risorse temporali a danno dell’Amministrazione, dato che questo tipo di incarichi andrebbe svolto al di fuori dell’orario di lavoro.
Si registra infine un’ulteriore anomalia, stavolta evidenziata dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 3513 del 17/07/2017 ha stabilito che la consulenza tecnica di ufficio non soggiace alle limitazioni stabilite dall’articolo 53 del D.Lvo 165/2001 per gli incarichi extra istituzionali dei dipendenti pubblici: l’incarico di CTU, infatti, non comporta un rapporto contrattuale, estrinsecandosi invece nell’assolvimento di una funzione pubblica che si adempie a fini di giustizia, per cui sarebbe illegittimo, e potenzialmente lesivo dell’indipendenza della magistratura, ammettere l’iscrizione nel relativo albo, salvo poi subordinare l’effettivo esercizio dell’attività a una autorizzazione da rilasciare caso per caso. Lo svolgimento di tale tipologia d’incarichi, stabiliscono pertanto i giudici amministrativi, non è subordinata all’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza!
E’ quindi completamente sconfessata la linea fin qui seguita dall’Ufficio terzo dell’IGF e dall’Ufficio sesto della Direzione del personale del DAG, che hanno invece sin qui sempre preteso di assoggettare ad autorizzazione (se non quando addirittura a onnicomprensività, nel caso del personale con qualifica dirigenziale!) gli incarichi di CTU.
Questo quadro appena esposto ci restituisce l’immagine di un’Amministrazione che prende delle cantonate, interpretando male la normativa o che adotta una linea di condotta certamente non equa ma anzi inopportuna, che mirerebbe a favorire i soliti noti piuttosto che attuare una politica redistributiva delle risorse disponibili.
Si chiede dunque un incontro volto a sanare tali incongruenze, per evitare che il protrarsi di cattive abitudini possa nuocere alla stragrande maggioranza dei dipendenti del Mef.
Roma, 12 aprile 2018
Il Coordinatore Generale
Andrea G. Bordini