La scrivente Organizzazione Sindacale, preso atto della versione dell’“Informativa sui rischi generali e specifici per il lavoratore che svolge la prestazione in lavoro agile” (ID 83760 del 1° aprile 2026, in vigore dal 1° maggio 2026), rileva che il documento non risulta pienamente conforme a quanto previsto dalla Legge 34/2026, che ha introdotto l’obbligo annuale di consegna dell’informativa ai sensi dell’art. 3, comma 7‑bis, del D.Lgs. 81/2008.
In particolare, dall’analisi del documento emergono tre omissioni rilevanti, che espongono l’Amministrazione e i dirigenti responsabili a rischi di non conformità, anche di natura penale, come previsto dalla stessa Legge 34/2026.
La Legge 34/2026 richiede che l’informativa annuale includa le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la disconnessione, quale elemento essenziale per la tutela della salute psicofisica del lavoratore in modalità agile.
Nell’informativa MEF non compare alcuna sezione dedicata a:
- fasce di reperibilità;
- limiti all’invio di comunicazioni fuori orario;
- strumenti di tutela contro l’iperconnessione;
- responsabilità del dirigente nella pianificazione dei carichi di lavoro.
Questa omissione è particolarmente grave, poiché il diritto alla disconnessione è parte integrante dei rischi specifici del lavoro agile.
La normativa vigente impone che l’informativa copra tutti i rischi specifici, inclusi quelli legati a:
- isolamento professionale e sociale;
- carico cognitivo eccessivo;
- gestione autonoma dei tempi;
- confusione tra vita privata e lavoro;
- stress lavoro‑correlato connesso alla modalità agile.
Nell’informativa MEF tali rischi non sono menzionati, nonostante siano riconosciuti dal D.Lgs. 81/2008 e dalle linee guida INAIL come parte integrante della valutazione dei rischi per il lavoro agile.
La Legge 34/2026 richiede che l’informativa indichi le procedure da seguire in caso di infortunio durante la prestazione agile, incluse:
- modalità di comunicazione;
- riferimenti del responsabile;
- tempistiche;
- documentazione necessaria;
- criteri di riconoscimento dell’infortunio in luogo non aziendale.
Nel documento MEF tali procedure non sono presenti, sebbene costituiscano un obbligo esplicito per il datore di lavoro.
Alla luce di quanto sopra, la scrivente Organizzazione Sindacale chiede formalmente:
- L’immediata integrazione dell’Informativa MEF con i tre elementi obbligatori mancanti.
- La riconsegna dell’informativa aggiornata a tutti i lavoratori e ai RLS, come previsto dalla legge.
- La convocazione urgente di un incontro con le OO.SS. per definire i contenuti integrativi e garantire la piena conformità normativa.
- La sospensione dell’efficacia dell’attuale informativa, in quanto incompleta rispetto agli obblighi di legge.
La Legge 34/2026 ha introdotto obblighi stringenti e sanzioni severe per i dirigenti in caso di omissioni.
È pertanto indispensabile che il MEF proceda rapidamente all’adeguamento dell’informativa, al fine di:
- tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- garantire la piena conformità normativa;
- evitare responsabilità personali e istituzionali.
In attesa di un sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti.
Roma, 29 aprile 2026
Il Coordinatore Generale Il Coordinatore Sostituto Il Vice Coordinatore Il Responsabile Nazionale
Andrea G. Bordini Nicola Privitera Pantalea Anzalone Giuseppe Ruscio
