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Lavoro a distanza: il MEF introduce una soglia disciplinare punitiva, irragionevole e incoerente

Questa O.S. esprime forte preoccupazione e netta contrarietà rispetto alla nuova Policy sul lavoro a distanza (prot. n. 86 del 5 marzo 2026), pubblicata dall’Amministrazione e in vigore dal 1° maggio 2026.

Tra le molte criticità, una disposizione si distingue per evidente ingiustizia, sproporzione e carenza di razionalità amministrativa: l’esclusione automatica dal lavoro a distanza per i dipendenti che, nei due anni precedenti, abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore al rimprovero scritto (art. 3, comma 4).

Si tratta di una previsione senza precedenti che introduce un criterio fortemente penalizzante, con effetti rilevanti e sproporzionati sulla condizione lavorativa dei dipendenti.

Una soglia irragionevole e indiscriminata

L’Amministrazione stabilisce che sia sufficiente anche una sanzione minima — come una multa di un solo giorno — per determinare l’esclusione dal lavoro agile per ben due anni.

Un simile criterio opera in modo automatico e indifferenziato, senza considerare:

-        la gravità effettiva dell’infrazione;

-        il contesto in cui è maturata;

-        l’eventuale assenza di collegamento con le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Ne deriva un meccanismo rigido e cieco, che assimila situazioni profondamente diverse, eludendo qualsiasi valutazione individuale.

Una scelta incoerente con i criteri dello stesso Ministero.

La natura punitiva della disposizione appare ancora più evidente se confrontata con altri ambiti gestionali.

Per istituti economici e organizzativi di rilievo (FRD, cartolarizzazione, CUT, ecc.), il MEF adotta infatti criteri più equilibrati e articolati, nei quali le sanzioni disciplinari di minore entità risultano spesso irrilevanti o comunque oggetto di valutazione.

Al contrario, per il lavoro a distanza — ormai modalità ordinaria di esecuzione della prestazione — viene introdotta una soglia drasticamente più severa: è sufficiente una sanzione minima per determinare un’esclusione prolungata.

Questa disparità evidenzia un’evidente incoerenza interna e rafforza il carattere ingiustificatamente penalizzante della misura.

Profili di illegittimità e contrasto con i principi generali

La clausola in questione presenta rilevanti criticità:

-        introduce di fatto una sanzione accessoria non prevista da norme di legge o dal CCNL;

-        colpisce anche infrazioni lievi e non correlate alle mansioni;

-        rischia di generare effetti discriminatori, soprattutto verso lavoratori fragili, caregiver e genitori;

-        contraddice le finalità dichiarate della Policy, orientate a conciliazione, efficienza e innovazione organizzativa.

Non si è in presenza di una misura organizzativa, bensì di un meccanismo punitivo privo di adeguata giustificazione.

Un arretramento rispetto al quadro precedente

La Policy del 2023 non prevedeva alcuna esclusione automatica basata su precedenti disciplinari.

La nuova disciplina introduce invece un vincolo rigido e peggiorativo, privo di solido fondamento normativo e in evidente discontinuità con l’impostazione precedente.

Questa O.S. alla luce di quanto esposto, chiede l’immediata eliminazione della clausola disciplinare di cui all’art. 3, comma 4 e che sia ci sia una reale correlazione tra sanzione e attività lavorativa.

La scelta del MEF va nella direzione opposta rispetto ai principi di equità, proporzionalità e modernizzazione del lavoro pubblico.

Il criterio introdotto non migliora l’organizzazione: penalizza i lavoratori in modo indiscriminato.

La Policy deve essere modificata. Con urgenza.

Roma, 29 aprile 2026

                                                 Il Coordinamento

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