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PTT: PARTENZA...COL BOTTO

Sono passati ormai due anni dall’attivazione del PTT in Toscana ed in Umbria e dobbiamo nostro malgrado registrare diverse anomalie che abbiamo l’obbligo di segnalare, e che ci permettono di dire che la gestione della Giustizia Tributaria dovrebbe essere affidata a Dirigenti quantomeno più responsabili.

Vediamo il perché:

1) La Direzione della Giustizia Tributaria, con la nota del 9.3.2017 che ha assegnato gli obiettivi alle CCTT per il 2017 – nota che anche quest’anno ha incrementato il numero degli obiettivi istituzionali, impegnando addirittura 8 pagine per illustrarli – ha assegnato un termine di 20 giorni per scansionare tutti i documenti cartacei relativi a fascicoli in cui anche una sola delle parti (ricorrente o ufficio resistente) risulti costituita telematicamente in giudizio.

Contestualmente ha deciso, presumibilmente dopo aver constatato che il numero dei ricorrenti che utilizzavano il PTT continuava ad essere irrisorio, di intervenire presso l’Agenzia delle Entrate perché ordinasse agli uffici periferici di costituirsi telematicamente anche nei procedimenti instaurati con ricorsi depositati in formato cartaceo.

Ora sfugge ai solerti dirigenti della nostra amministrazione centrale, forse troppo presi e pressati dall’ansia di dimostrare la loro capacità di raggiungere in tempi record risultati prodigiosi per preoccuparsi delle conseguenze derivanti dalle loro iniziative sull’organizzazione di uffici con organici sempre più sguarniti, che ancora oggi più del 95% dei procedimenti pendenti presso le CCTT risultano instaurati con ricorsi presentati per posta o allo sportello.

Pressare pertanto in questo momento gli uffici dell’Agenzia perché si costituiscano telematicamente in tutti i procedimenti e poi costringere le CCTT a scansionare tutti i relativi documenti cartacei entro 20 giorni dal deposito solo perché l’Ufficio resistente si è costituito per via telematica, significa non solo scaricare esclusivamente sulle segreterie l’onere di raggiungere prima possibile l’obiettivo della completa attuazione del processo telematico, ma pretendere - nel migliore dei casi con allarmante approssimazione se non con inusitata ed intollerabile arroganza - che il personale degli uffici periferici sopperisca in tempi irragionevoli all’acclarata incapacità dell’amministrazione di superare le diffidenze, talvolta più che motivate, degli utenti della giustizia tributaria.

Sarebbe viceversa auspicabile che qualcuno riflettesse sulle ragioni per cui ancora oggi, a distanza ormai di due anni dall’attivazione del PTT in Toscana e in Umbria, pochissimi ricorrenti decidono di costituirsi telematicamente, per capire se ciò sia solo la conseguenza di una naturale diffidenza di utenti pur avvezzi all’uso di procedure telematiche (come avvocati o commercialisti) e non invece di una discutibile programmazione (e non solo delle attività di sensibilizzazione e formazione di tutte le categorie interessate) o del malfunzionamento di un sistema, ancora oggi soggetto a continue implementazioni, che forse avrebbe richiesto un periodo di rodaggio più adeguato.

E ci chiediamo ancora se non sarebbe stato più opportuno e logico, se proprio si voleva raggiungere il massimo risultato in tempi brevi, obbligare da subito gli utenti professionali ad avvalersi del processo telematico; o comunque, in alternativa e in attesa che gli utenti acquisissero fiducia e confidenza con un sistema che dev’essere ancora testato, affidare alle segreterie il compito di scansionare e firmare digitalmente solo i documenti cartacei riferiti a procedimenti “nati” telematicamente, piuttosto che compensare a valle tutti i problemi imponendo al personale adempimenti e termini assurdi.

2) Molti Direttori hanno appreso solo dai componenti, a distanza di tempo dall’attivazione del PTT, che il sistema genera i fascicoli e consente ai giudici relatori di visualizzare i documenti depositati telematicamente dalle parti solo per i procedimenti instaurati con ricorsi depositati dopo la data di attivazione del PTT e solo nei casi in cui almeno una delle parti coinvolte risulti costituita telematicamente.

Ove pertanto sia depositato telematicamente un atto relativo ad un procedimento instaurato prima della data di attivazione del PTT, ovvero, anche per i procedimenti instaurati successivamente a tale data, se il ricorrente e l’Ufficio si costituiscono per posta o allo sportello, qualunque successivo documento depositato telematicamente dalle parti (memorie, allegati, istanze, ecc…) non può essere visualizzato dai giudici e dev’essere necessariamente stampato dalle segreterie.

Ma anche in tali casi, a prescindere dalla data di presentazione del ricorso originario e dalle modalità di costituzione prescelte dalle parti, non sarebbe stato più semplice e logico consentire ai giudici l’accesso a tutti i fascicoli loro assegnati in SIGIT, per permettergli di visualizzare eventuali documenti successivamente depositati dalle parti per via telematica?

E comunque, visto che i decreti attuativi prevedono espressamente che le parti possono depositare telematicamente i loro atti solo nei procedimenti instaurati dopo l’attivazione del PTT, non si poteva fare in modo che il sistema impedisse il deposito telematico quando i ricorsi risultavano presentati prima, o almeno, in alternativa, che il sistema stesso segnalasse l’anomalia al momento del deposito?

3) La scorsa settimana, secondo uno schema ormai quasi consolidato, proprio per il monitoraggio delle attività di scansione dei documenti cartacei, è stata rettificata ed inviata nuovamente agli uffici – prima in formato pdf e poi, dopo presumibili solleciti, finalmente nel formato giusto – il foglio excel con la scheda n.10 predisposta per la rilevazione dei dati in questione (la prima scheda, infatti, per un provvidenziale quanto involontario errore, aveva previsto la rilevazione solo per i procedimenti nati ab origine telematici).

Come peraltro già accaduto in altre circostanze, il nuovo foglio excel ha integralmente sostituito quello trasmesso il 9 marzo in allegato alla nota di assegnazione degli obiettivi, obbligando di fatto gli uffici - che nel frattempo avevano già iniziato ad utilizzare il precedente prospetto riportando nelle relative schede tutti i dati relativi agli inviti del CUT, ai provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, alle costituzioni in giudizio ed agli atti scansionati relativi ai ricorsi telematici - a ripetere le stesse operazioni.

Cosa simile è accaduta peraltro il giorno dopo con altra nota che, annunciando l’ennesima modifica alla procedura SIGIT, stavolta per consentire una doppia operazione finalizzata da un lato ad acquisire la sentenza nel CERDEF, dall’altro ad acquisire la medesima sentenza nel fascicolo telematico (secondo una logica aberrante che invece di far dialogare le procedure per semplificare gli adempimenti, ormai da tempo sembra tendere a duplicarli), precisa con estremo ritardo che le sentenze possono essere acquisite e firmate digitalmente solo se precedentemente scansionate in formato PDF-A.

Negli ultimi anni, malgrado si siano ridotti gli organici e si sia alzata l’età media del personale in servizio, sono aumentate notevolmente le procedure e le competenze delle CC.TT. (basti pensare alla portata delle innovazioni in materia di contributo unificato tributario e di processo tributario telematico). Abbiamo però la sensazione sempre più forte che di pari passo aumentino anche l’approssimazione e l’arroganza di alcuni dirigenti sempre più proiettati a conseguire obiettivi forse utili a perpetuare la loro condizione di privilegio, ma poco attenti alle reali esigenze degli uffici periferici e degli utenti della giustizia tributaria.

Riteniamo come Uilpa Mef che il lavoro svolto da tanti colleghi in periferia, che cercano ogni giorno di assicurare agli utenti il doveroso supporto mettendoci la faccia, meriti ben altra considerazione e rispetto. Forse sarebbe ora di estendere la regola della rotazione, ormai applicata con estremo rigore in periferia a segretari di sezione e direttori degli uffici - anche a costo di sconvolgere equilibri e disperdere esperienze e competenze maturate sul campo in anni di lavoro - anche a qualche dirigente della nostra amministrazione centrale. Non ci illudiamo che questo accada perché come noto la saggezza è figlia del buon senso e della capacità di rispettare le persone che con il loro lavoro, nonostante le direttive, permettono a tali uffici di erogare servizi di qualità.

 

Roma lì 28 aprile 2017

Il Responsabile CC.TT.                               Il Coordinatore Generale

   Massimo Zanetti                                          Andrea G. Bordini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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