MICROCLIMA: RISPOSTA INSUFFICIENTE

Con il termine microclima si intende l’insieme di 4 parametri (temperatura dell’aria ta, temperatura media radiante tr, velocita dell’aria va, umidita relativa O) che caratterizzano un ambiente dal punto di vista termico. E importante valutare il rischio microclima nei luoghi di lavoro per verificare se l’ambiente termico in cui il lavoratore opera sia adeguato alla attività lavorativa che deve svolgere oppure possa comprometterne la sicurezza e lo stato di salute.
Il D.Lgs. 81/2008 nel Titolo VIII, Capo I, art. 180 classifica il microclima tra gli agenti fisici e ai sensi dell’art. 181 ne rende obbligatoria la valutazione del rischio. Non esiste, nel Titolo VIII, un capo specifico dedicato al microclima cosi come avviene, invece, per altri agenti fisici ma l’art. 181 dispone di far riferimento alle norme di buona tecnica (UNI, ISO ecc.) ed alle buone prassi
per valutare il rischio in modo da identificare ed adottare le opportune misure di prevenzione e protezione.
I parametri di cui tener conto nella valutazione del rischio sono 6 di cui 4 ambientali misurabili con una centralina microclimatica) e 2 relativi al lavoratore (attività metabolica M, isolamento termico dell’abbigliamento Icl ) valutabili in maniera rapida ma non sempre accurata, rispettivamente tramite le tabelle della UNI EN ISO 8996 e della UNI EN ISO 9920 e della UNI EN 7730. Dal punto di vista termico si distinguono ambienti moderati, in cui si possono raggiungere condizioni di comfort, ed ambienti severi in cui tali condizioni non possono essere garantite e pertanto ci si deve preoccupare di assicurare la salute e la sicurezza del lavoratore.
Ricordiamo che un ambiente si trova in condizioni termicamente confortevoli “quando una elevata percentuale di persone poste all’interno dello stesso, soggette ad analoghe condizioni di vestiario ed attività fisica, non è in grado di dire se preferirebbe una temperatura più alta o più bassa”.
A questo proposito le condizioni di benessere in periodi invernali (con riscaldamento) e con riferimento ad attività leggere, fondamentalmente sedentarie.
Ne riprendiamo brevemente alcune:
- “la temperatura operativa deve essere compresa tra 20° C e 24° C”;
- “la differenza verticale di temperatura dell’aria tra 1,1 m e 0,1 m dal pavimento (livello testa e caviglia) deve essere minore di 3° C;
- la temperatura superficiale del pavimento normalmente deve essere compreso tra 19 ° C e 26° C;
- “l’asimmetria della temperatura radiante dovuta a finestre o ad altre superfici fredde verticali deve essere minore di 10° C (rispetto ad un piccolo elemento piano verticale posto a 0,6 m dal pavimento);
- l’umidità relativa deve essere compresa tra il 30% e il 70%”.
E riguardo alle condizioni di benessere estive, con riferimento alle stesse attività:
- la “temperatura operativa deve essere compresa tra 23° C e 26° C”;
- la differenza verticale di temperatura dell’aria tra 1,1 m e 0,1 m dal pavimento (livello testa e caviglia) deve essere minore di 3° C”;
- l’umidità relativa deve essere compresa tra il 30% e il 70%”.
In entrambi i casi è necessario anche tener conto della velocità dell’aria.
- monitoraggio della qualità dell'aria con strumenti per misurazioni indicative (come definito dalla Direttiva Europea 2008/50/CE). 
Si ribadisce che nei lunghi corridoi non risulta realizzata la condizione di omeotermia (equilibrio termico tra corpo e ambiente) dei dipendenti che vi lavorano.
Riteniamo pertanto la risposta dell’amministrazione in allegato, in quanto inadeguata rispetto alla nostre richieste.
Pertanto si resta in attesa di ricevere, con ogni cortese urgenza, un riscontro a quanto precede, al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.
Roma, 16 Dicembre 2015 Vice Coordinatore Nazionale
 Guido Compagnone