Tassazione sulla buonuscita del Fondo di Previdenza

Carissime, carissimi,

 

 

il personale dell’amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate, Agenzia de|le Dogane e Monopoli, Agenzia del Demanio, Mef) al momento del pensionamento ha tito|o a||a liquidazione di una indennità di buonuscita aggiuntiva di fine serviz¡o erogata da uno specifico Fondo di previdenza, il Fondo di previdenza Mef.

Questa indennità finora è stata assoggettata a tassazione ‘ordinaria’. Negli anni, però, anche a seguito di un avviso contrario della Corte di Cassazione, ci sono state numerose richieste di rimborso delle ritenute Irpef subite in sede di liquidazione dell'indennità di buonuscita aggiuntiva. Queste richieste sono state dirette in una prima fase a ottenere il r¡mborso integrale delle ritenute e in una fase successiva a ottenere un rimborso so|o parziale, preso atto che l'orientamento indicava che questa indennità dovesse essere comunque assoggetta a tassazione, sia pure separata e non integrale.

Ora finalmente si è arrivati a una interpretazione della norma che fornisce chiarimenti che hanno importanti ripercussioni anche sui pensionati ex dipendenti dell'amministrazione finanziaria.

Nei mesi scorsi, infatti, il Presidente del Fondo di previdenza Mef, ha predisposto una istanza interpello alI’Agenzia delle Entrate. L'Agenzia de||e Entrate nella risposta n. 425/2023 del 27 giugno 2023 ha ritenuto, su conforme parere deII’Avvocatura generale dello Stato, che l'indennità debba essere assoggettata a tassazione separata ai sensi dell’art.17, comma 1, lettera a) del Tuir e sia imponibile ai sensi dell'art. 19, comma 2 bis, del Tuir per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari a 309, 87 euro per ogni anno di servizio, senza tener conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione, in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti.

L'entità della minore imposta varia a seconda dell'aliquota applicata all‘indennità aggiuntiva di fine servizio. Di conseguenza:

  • Per le liquidazioni deliberate nell'anno 2023, il Fondo, in qualità di sostituto d'imposta, si adepuerà ai nuovi criteri di tassazione.
  • Per gli iscritti cessati nell'anno 2023, ai quali è stato già erogato l'acconto senza operare alcuna riduzione, il Fondo provvederà alla riliquidazione in sede di erogazione de| saldo nel mese di febbraio/marzo 2024.

 

  • Gli iscritti cui l'indennità è stata invece già erogata entro il 31 dicembre 2022, con i vecchi e più onerosi criteri di tassazione, quindi i pensionati andati in pensione negli anni precedenti al 2023, potranno presentare |e istanze di rimborso ai competenti uffici de|I’Agenzia de|le Entrate, individuati in base alla residenza dei richiedenti, con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento.

Le domande di rimborso potranno essere presentate anche con l'ausilio del CAF UIL che fornirà a tutti gli iscritti UILP consulenza e assistenza gratuita, seguendoli per tutto l'iter.

Raccomandiamo quindi le sedi regionali e territoriali della UILP, in raccordo con quelle della UILPA, di svolgere una adeguata azione informativa nei confronti dei pensionati ex dipendenti dell’amministrazione finanziaria, per informarli della possibilità di presentare questa domanda di rimborso e per invitarti a rivolgersi alle sedi del CAF UIL dove riceveranno, se iscritti UILP, gratuitamente assistenza di qualità. Una occasione, quindi, per essere vicini ai nostri iscritti UILPA e UILP del settore, ma anche una occasione per fare proselitismo in caso di pensionati non iscritti.

Cari saluti

 

Il Segretario Generale UILP          Il Segretario Generale UILPA                 Il Presidente CAF UIL

Carmelo Barbagallo                             Sandro Colombi                                   Giovanni Angileri