Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione

Illustrissimo Sig. Ministro,

La legge n. 190 del 2012, reca le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione (legge n. 116 del 2009 e legge n. 110 del 2012) definisce i compiti dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e degli altri organi competenti a coordinare le misure di prevenzione e contrasto dell’illegalità e della corruzione in Italia.

L’art.1, comma 5, lett. b), prevede in particolare che le pubbliche amministrazioni centrali definiscano procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

In questa sede ci preme richiamare la Sua attenzione sull’applicazione a dir poco anomala e parziale di tale disposizione nell’ambito della giustizia tributaria, tenuto conto anche della delibera n. 268 del 19 marzo 2020 dell’ANAC che sospende i termini per i procedimenti in corso e dilazionato i tempi per alcuni adempimenti previsti ex lege.

La stessa infatti viene da tempo puntualmente applicata ai segretari di sezione delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali.

Inoltre dal 2014 viene applicata con effetti distorsivi anche ai funzionari di area terza, direttori degli uffici periferici non dirigenziali (in tutte le Commissioni Tributarie Provinciali – salvo Roma e Napoli – e in alcune Regionali).

Da allora infatti l’Amministrazione ha da un lato stabilito che, per essere confermati nel loro ruolo, i responsabili delle segreterie debbano partecipare ogni tre anni ad una procedura selettiva - l’ultima delle quali avviata ben tre anni fa e non ancora conclusa! - e dall’altro previsto che, dopo sei anni di permanenza nello stesso ufficio, i medesimi direttori possano partecipare ad ulteriori interpelli per l’attribuzione del medesimo incarico, ma solo presso altre sedi provinciali e a parità di stipendio.

Anche pertanto a prescindere da ogni perplessità sulla congruità e l’efficacia della misura adottata rispetto all’obiettivo della lotta alla corruzione negli unici uffici giudiziari d’Italia dove prestano servizio giudici non professionali di diversa estrazione e provenienza, è evidente, che in tal caso, non è garantita la rotazione di direttori esperti, ma al più una semplice sostituzione (rectius rottamazione) di molti di loro. Oltretutto con un intuibile depauperamento di un prezioso patrimonio, di esperienza e professionalità maturato negli in atti e il conseguente grave nocumento per l’Amministrazione stessa e per l’utenza.

Ebbene anche quest’anno, e per esattezza il 16 aprile u.s., il Dirigente Generale della Direzione della Giustizia Tributaria ha evidenziato la cogenza della normativa in esame in una nota indirizzata a tutti gli uffici periferici, attualmente impegnati nella gestione della situazione di straordinaria emergenza.

Nulla di strano ovviamente se alle Commissioni Tributarie viene inviata una circolare per segnalare, anche in un momento così delicato per l’intero paese e quindi con discutibile tempismo, la necessità di una rotazione dei segretari di sezione, ma riteniamo a questo punto doveroso richiamare la Sua attenzione sugli aspetti relativi alla inconvertibilità, incompatibilità e soprattutto temporalità degli incarichi dei Dirigenti della Pubblica Amministrazione.

Riteniamo infatti incredibile, per usare un eufemismo, che a non ruotare mai siano proprio gli alti Dirigenti per i quali, in primis, la legge 190/2012 è stata pensata e nella fattispecie proprio nei confronti del Dirigente generale della Direzione della Giustizia Tributaria, che ricopre un ruolo apicale da oltre dieci anni insieme a parte del suo staff.

In buona sostanza si vuole qui richiamare la Sua attenzione Signor Ministro e quella della Commissione anticorruzione perché nel mentre si ordina attraverso una disposizione interna la rotazione dei Segretari di sezione delle Commissioni Tributarie e si attua quella dei rispettivi Direttori con tempi che finiscono tra l’altro per enfatizzarne ulteriormente la condizione di precarietà - senza neppure premurarsi di verificare se dal 2014 il numero dei giudici tributari indagati per corruzione fosse per caso aumentato -, non si proceda poi alla rotazione di chi da anni svolge un ruolo connotato da ben altre ed alte responsabilità e per ciò solo maggiormente interessato ad una compiuta applicazione delle disposizioni di contrasto ai fenomeni corruttivi.

Tanto premesso, questa Organizzazione Sindacale, chiede alla S.V. e alla Commissione stessa un intervento per ricondurre alla normalità una situazione che rappresenta un grave vulnus sia allo spirito che alla lettera della richiamata legge 190/2012.

Non appare infatti più plausibile che si imponga la rigida - e talvolta controproducente -attuazione di tale normativa nei confronti del personale e in specie degli uffici di periferia e poi le medesime disposizioni non trovino mai applicazione e livello centrale e nei confronti dei dirigenti che organizzano e coordinano a vari livelli l’attività di quegli stessi uffici e del relativo personale.

Certi di un Suo immediato intervento, cogliamo la gradita occasione per un cordiale saluto.

Roma, 23 aprile 2020

Il Coordinatore Generale                                               Responsabile Nazionale DF

   Andrea G. Bordini                                                      Massimo Zanetti